Il 31 maggio è il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione per l’estromissione agevolata degli immobili dalle imprese individuali: l’agevolazione consiste nel pagamento dell’imposta sostitutiva IRPEF e IRAP dell’8%.
Il termine non rientra tra quelli sospesi dal DL Cura Italia, anzi è tassativo.
Estromissione agevolata immobili: scadenza
Scade il 31 maggio prossimo il termine per esercitare l’opzione e procedere all’estromissione agevolata degli immobili strumentali dalle imprese individuali, con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP dell’8 per cento.
I contribuenti dovranno prestare attenzione nell’assumere un comportamento che attesti inequivocabilmente la volontà di procedere in tal senso e l’avvenuta estromissione del bene.
Tale termine non può considerarsi sospeso e quindi differito ai sensi dell’art. 62, comma 2 del decreto “Cura Italia” fino al 30 giugno prossimo.
La scadenza prevista dalla legge del 31 maggio 2020 deve, quindi, essere tassativamente rispettata.
Il perfezionamento dell’opzione
I termini per avvalersi dell’estromissione agevolata sono stati riaperti dalla Legge di Bilancio 2020.
Il possesso dei beni e la strumentalità degli stessi sono condizioni che devono essere verificate alla data del 31 ottobre 2019.
Inoltre, l’imprenditore deve conservare tale qualifica fino alla da