Cedibile il credito d’imposta sisma bonus ed ecobonus

Cedibile il credito d’imposta ecobonus e sisma bonus anche a più soggetti, anche le rate sono trasferibili se non ancora compensate.

cedibile sisma bonus ecobonusCedibile il credito d’imposta ecobonus e sisma bonus anche a più soggetti, anche le rate sono trasferibili se non ancora compensate

E’ possibile cedere il credito d’imposta ecobonus e sisma bonus anche parzialmente (esempio mantenendo per sé una parte cedendo l’altra) e anche in favore di soggetti diversi (esempio mantenendo per sé una parte cedendo l’altra) in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. 

Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (o i cessionari in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Ovviamente, il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 126 del 8 maggio 2020, che ha confermato la tesi di una società che svolge la sua attività nei confronti dei condomini, con i quali, essenzialmente, stipula due tipologie di contratti:

  1. contratti in base ai quali, oltre a fornire energia al condominio, progetta e realizza interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
    A seguito di tali interventi la società si occupa anche della gestione e della manutenzione degli impianti efficientati;
     
  2. contratti di appalto volti alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.

I contratti stipulati tra la società e i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di tali edifici sia regolato:

  • in parte tramite l’integrale cessione della detrazione d’imposta ad essi spettante in relazione agli interventi commissionati, secondo la procedura prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto 2017;
     
  • per la restante parte tramite bonifico bancario.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 11 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico