Quali le condizioni?
L'art. 19 del Decreto Legge n. 23-2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, ha abrogato la disposizione del precedente Decreto Legge n. 18-2020 (Cura Italia).
Ha infatti stabilito che i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente (febbraio 2020) i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (le ritenute sospese devono essere versate a cura del soggetto interessato in unica soluzione entro la data del 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione in un massimo di 5 rate di pari i