Come previsto dal Decreto Cura Italia sono sospesi fino al 30 giugno 2020 tutti gli adempimenti tributari, fra i quali rientra anche quello relativo alla presentazione della dichiarazione IVA, il cui termine originario scadrebbe il 30 aprile 2020.
In questo articolo, analizziamo il caso del rimborso IVA ai tempi del CoronaVirus, puntando il mouse sulla nececessità di garanzia e sul rischio di fermo amministrativo
Come si esporrà di seguito, per ottenere un rimborso IVA indicato in dichiarazione, può essere richiesta una garanzia patrimoniale, la cui durata, e, quindi, il relativo costo, dipendono anche dai termini dell’accertamento.
Relativamente all’anno 2015, l’art. 67 del D.L. Cura Italia ha prorogato di due anni i termini per effettuare gli accertamenti, le cui notifiche avrebbero dovute essere effettuate entro il 31 dicembre 2020 ed ora, invece, sono posticipate al 31 dicembre 2022.
Se da un lato, quindi, la garanzia genera delle spese, dall’altro lato, però, come si vedrà di seguito, permette di evitare il fermo amministrativo.
Prima, però, di soffermarsi su tale istituto, si ritiene opportuno esporre brevemente l’istituto del rimborso IVA.
Il rimborso IVA
E’ necessario premettere che le attività istruttorie degli Uffici in merito ai rimborsi non si ferma neppure in questo periodo di emergenza sanitaria, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E.
Nel caso in cui dalla dichiarazione IVA emerga un credito superiore ad Euro 2.582,28, è possibile chiedere il rimborso del relativo importo, se vengono soddisfatte determinate condizioni.
In particolare, tra le fattispecie indicate dall’art. 30 del DPR 633/1972, si elencano le seguenti:
- effettuazione di operazioni attive con aliquota inferiore a quella degli acquisti;
- effettuazione di operazioni non imponibili per un importo superiore al 25% del totale di quelle attive;
- acquisto di beni ammortizzabili o di beni e di servizi per studi e ricerca;
- effettuazione prevalente (superiore al 50%) di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di t