Dedichiamo questo intervento alla contabilizzazione del credito d’imposta derivante da investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ex super ammortamento). In particolare puntiamo il mouse sul problema della competenza: in quale esercizio deve essere contabilizzato il credito/i crediti in argomento.
Credito d’imposta e sua allocazione nel bilancio d’esercizio: un precedente per la concessione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo lo si ritrovava nell’art. 3, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 9, e presentava, come termine di vigenza, il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Orbene, l’art. 1, comma 209, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto l’anticipata cessazione del termine di applicazione dell’anzidetto articolo 3, aggiungendo che le risorse, allora previste, sono dirottate al vigente credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.
Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’art. 1, commi da 198 a 209, della menzionata Legge di bilancio 2020, ha introdotto il credito d’imposta in sostituzione del super ammortamento e iper ammortamento.
In particolare, è data facoltà alle imprese che, entro il 31 dicembre 2019, abbiano fatto l’ordine, che abbiano avuto conferma dell’accettazione dal fornitore e che abbiano versato un acconto non inferiore al 20% del costo totale di acquisizione, di poter accedere:
- all’iper ammortamento, qualora la consegna dei beni, compresi nell’Allegato A, alla Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), avvenga entro il 31 dicembre 2020;
- al super ammortamento, qualora la consegna dei beni avvenga entro il 30 giugno 2020.
Come ricorda la Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E, parag. 5.3, per la spettanza dell’agevolazione, occorre accertare il “momento di effettuazione” dell’operazione, secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che stabiliscono come le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Il credito d’imposta attiene ai seguenti investimenti in:
- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.
Le attività di ricerca e sviluppo
Le attività comprese in questa categoria ammissibili al credito d’imposta (Art. 1, comma 200, della L. n. 160/2019) comprendono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), del punto 15, del paragrafo 1.3, della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. Ai fini della individuazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono ammesse:
- le spese di personale, relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati soltanto nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relative al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla precedente lett. a);
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le spese per contratti di ricerca sostenuti fuori dall’azienda (extra muros) aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta:
- qualora siano stipulati con università e istituti di ricerca presenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- se sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le norme analoghe a quelle applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo effettuate all’interno dell’azienda;
- qualora siano stipulati con università e istituti di ricerca presenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
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le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica,