Decreto Cura Italia: proroghe dei versamenti

A seguito dell’Emergenza CoronaVirus il Governo ha stanziato circa 25 miliardi di euro per far fronte alla conseguente crisi sanitaria ed economico-finanziaria che sta investendo il nostro Paese.
Il Decreto Cura Italia prevede alcune proroghe dei versamenti che hanno fatto molto discutere e che proviamo a chiarire .
Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha già preannunciato un ulteriore intervento per il prossimo mese di aprile.

Decreto Cura Italia proroghe versamenti

Decreto Cura Italia – proroghe versamenti: i 5 pilastri previsti

Questi dunque i 5 punti su cui verte il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18, decreto Cura Italia. Andiamoli ad esaminare:

 

1) Finanziamento del sistema sanitario e della protezione civile

Tra le altre misure previste dal decreto cura italia vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale; inoltre, sono previste altre misure:

  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature;
     
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica;
     
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;

     

  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
     
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi.

Il costo degli interventi dovrebbe essere di circa 3,5 miliardi di investimenti.

 

2) Sostegno del reddito dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi

Il sostegno consiste in disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, quali:

  • Cassa Integrazione Guadagni (la quale, secondo quanto è al momento dato sapere analizzando le bozze del Decreto, si potrà chiedere per 9 settimane, e sarà a disposizione di tutte le aziende comprese quelle con anche un solo dipendente e verrà estesa a tutti i settori non coperti, compresi agricoltura e pesca, a eccezione del lavoro domestico) anche straordinaria;
     
  • Fondo Integrazione Salariale;
     
  • contributi;
     
  • voucher (es. 600 euro per il mese di marzo per baby sitter, cifra che sale a 1.000 euro per i medici, infermieri, operatori sanitari e ricercatori) – in alternativa al congedo parentale per 15 giorni – anche per gli autonomi e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche verso società e associazioni sportive dilettantistiche) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
    L’importo del voucher – erogato dall’INPS ma solo nei limiti degli importi stanziati e a seguito di presentazione di apposita istanza – non concorre alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori autonomi. In merito ai professionisti iscritti nelle apposite Casse previdenziali saranno queste ultime ad intervenire;
     
  • congedi parentali e permessi per i genitori di figli minori di 12 anni, in considerazione della chiusura delle scuole (i permessi potranno essere di 15 giorni con garanzia del 50% della retribuzione);
     
  • maggiori tutele per i genitori di figli con handicap (ampliamento dei permessi previsti dalla L. 104/1992 per i mesi di marzo e aprile);
     
  • il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena viene equiparato alla malattia ma non valido per il periodo di comporto.

Per questo pilastro la previsione di spesa è di circa 10 miliardi di euro.

 

3) Garanzia di liquidità attraverso il sistema creditizio

Un intervento già annunciato è quello relativo alla sospensione del pagamento delle rate di mutui e di prestiti attraverso il potenziamento delle varie forme di garanzia per il sistema bancario; ad esempio è prevista:

  • la sospensione per nove mesi del pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa anche per lavoratori autonomi, subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019;
     
  • l’impossibilità di revocare – fino alla data del 30 settembre 2020 – prestiti o linee di credito concessi (fino a revoca ovvero accordati a fronte di anticipi su crediti) alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Alla medesima data del 30 settembre 2020 sono rinviati i prestiti non rateali.

 

4) Tutela dei contribuenti

Previste proroghe del pagamento di tributi e contributi (fino al 31 maggio 2020) per tutte le aziende che non superano la soglia di 2 milioni di euro, nonché per le aziende operanti in alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia (turismo, ristorazione, sport, cultura, trasporti, servizi educativi).

Per le altre aziende la scadenza è prorogata solo fino al 20 marzo 2020.

 

5) Sostegno generale a vari settori economici.


Di seguito analizziamo – in forma schematica, e richiamando la disposizione in esame (quella risultante dalla bozza di decreto) – alcune delle numerose disposizioni contenute nella bozza di decreto (di seguito anche solo il “Decreto”), circolata per vie non ufficiali.

Ci soffermeremo, in particolare, sulle disposizioni relative alla proroga di versamenti e alcuni adempimenti.


Argomento: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Normativa: Art. 61 del Decreto

Commento

Sono sospesi i termini relativi:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
     
  2. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
     
  3. ai versamenti di IVA scadenti nel mese di marzo 2020.

La sospensione opera in favore dei seguenti soggetti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e che operano in qualità di sostituti d’imposta:

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator.

A detti soggetti, già individuati dal D.L. 9/2020, il Decreto aggiunge i seguenti, i quali beneficiano delle proroghe riguardanti i precedenti punti 1) e 2) (non anche del versamento dell’IVA):

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
     
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
     
  3. che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
     
  4. organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
     
  5. gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
     
  6. gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
     
  7. che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
     
  8. che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
     
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
     
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
     
  11. che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
     
  12. gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
     
  13. gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
     
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
     
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
     
  16. Onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dalla legge sul Terzo Settore (articolo 5, comma 1, Dlgs 3 luglio 2017, n.117).

La sospensione opera fino al 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche), data entro cui occorre effettuare gli adempimenti / versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (a decorrere dal mese di giugno 2020 per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).

Decreto Cura Italia: proroghe dei versamenti

 

Argomento: Rimessione in termini per i versamenti.

Normativa: Art. 59 del Decreto.

Commento:

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Il rinvio in esame era già stato annunciato dal Comunicato stampa MEF del 13 marzo 2020, n. 50 nel quale si affermava che la proroga avrebbe interessato tutti i contribuenti (a prescindere dalla tipologia di attività, dalla dimensione, nonché dalla zona del territorio italiano in cui è esercitata l’attività), ma che il nuovo termine non era stato ancora individuato, in quanto avrebbe dovuto essere definito nell’ambito dello specifico Decreto Legge, contenente nuove misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia COVID-19, in corso di emanazione (il Decreto in esame).

Nel comunicato si legge:

i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria“.

Facendo seguito alla comunicazione del MEF, l’Agenzia delle entrate con un Comunicato stampa del medesimo 13 marzo annuncia di aver “dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del [MEF] … relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del [citato] decreto legge“.

In senso analogo aveva fatto l’INPS che, con Comunicato stampa 14 marzo 2020 aveva resa nota la sospensione del versamento dei contributi previdenziali in scadenza il 16 marzo 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.


Esempio

Il termine per il versamento dell’Iva:

  • del mese di febbraio 2020;
  • saldo annuale (anno 2019), in un’unica soluzione o in forma rateale;

scadente il 16 marzo 2020 è rinviato al 20 marzo 2020.

Sono altresì rinviate le scadenze relative a:

  • ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
  • ritenute d’acconto (su redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, ecc.) operate nel mese di febbraio 2020;
  • contributi previdenziali (anche dovuti alla Gestione separata INPS) di competenza del mese di febbraio 2020;
  • premi INAIL;
  • tassa annuale sui libri contabili e sociali.

Dovrebbero rientrare nel differimento anche altri tributi, come dazi doganali, accise, tributi locali.

Come precisa la Rm 18 marzo 2020, n, 12/E “la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020”.

 

Decreto Cura Italia: proroghe dei versamenti


Argomento: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Normativa: Art. 62 del Decreto.

Commento

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

  • diversi dai versamenti;
  • e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte (es. su redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su locazioni brevi) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

cura italia


Esempio

È rinviato al 30 giugno 2020 il termine, scadente il 30 aprile 2020, per l’invio di:

  • dichiarazione annuale IVA (anno 2019);
  • modello TR (per il rimborso trimestrale dell’IVA del primo trimestre 2020).

Stesso rinvio opera per:

  • esterometro (relativo al primo trimestre 2020);
  • elenchi INTRASTAT (mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 e del I trimestre 2020);
  • presentazione del mod. EAS delle associazioni;
  • comunicazione preventiva del bonus pubblicità 2020;
  • mod. CUPE;
  • variazioni dati IVA (da effettuare, ordinariamente, entro 30 giorni dall’evento);
  • modello per l’incasso accentrato delle strutture sanitarie private;
  • istanza di rimborso delle accise sugli acquisti di gasolio effettuati nel I trimestre 2020.

Diversamente, poiché la norma rinvia gli adempimenti tributari, dovrebbero essere esclusi dalla proroga quelli relativi al lavoro (trasmissione del mod. E-mens relativo lavoratori dipendenti e annotazioni sul libro unico del lavoro) o comunque aventi una finalità diversa da quella fiscale (es. comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, per gli interventi che consentono il risparmio energetico).


Restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 come previsto dall’articolo 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9.


Esempio

La CU dei lavoratori dipendente andrà inviata entro il 31 marzo 2020.

Stessa scadenza per la trasmissione telematica degli oneri finalizzati alla predisposizione del 730 precompilato.


Ecco di seguito la tabella con il riepilogo del rinvio dei termini previsto dal citato Dl 9/2020, fatti salvi dal Dl 18/2020:

Modello

Adempimento

Rinvio dei termini

Mod. 730

presentazione al sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2, 5, 8‰

dal 23/7/2020 al 30/9/2020

invio telematico da parte del sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato

scadenza variabile a seconda della data di “ricezione” da parte del contribuente:

Consegna da parte del dipendente

Invio telematico da parte del sostituto / CAF

entro il 31.5

entro il 15.6

dall’1.6 al 20.6

entro il 29.6

dal 21.6 al 15.7

entro il 23.7

dal 16.7 al 31.8

entro il 15.9

dall’1.9 al 30.9

entro il 30.9 (*)

(*) Questo è anche il termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.

effettuazione dei conguagli dei sostituti d’imposta

con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione;

nel caso di pensioni i conguagli avvengono dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione

Invio telematico delle dichiarazioni integrative da parte di CAF/sostituti

dal 25/10/2020 al 10/11/2020

invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) per l’esecuzione delle operazioni di conguaglio

dal 16/3/2020 al 31/3/2020

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 3, del Decreto)

Mod. CU

trasmissione telematica delle certificazioni (per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi)

dal 7/3/2020 al 31/3/2020

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 2, del Decreto) (**);

(**) Resta ferma la possibilità di inviare le CU contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730 entro il termine di presentazione del mod. 770 (2.11.2020 in quanto il 31.10 cade di sabato)

Mod. 730 precompilato

Comunicazioni telematiche dei soggetti terzi tenuti ad inviare i dati all’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata (assicurazioni / previdenza complementare / amministratori di condominio per interventi agevolati sulle parti comuni / spese funebri / asilo nido / universitarie)

dal 28/2/2020 al 31/3/2020

(il termine:

  • del 28/2 era già stato differito al 9/3/2020 dal Provv. Ag.Entrate 28.2.2020);
  • del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 5, del Decreto)

messa a disposizione dei contribuenti

dal 15/4/2020 al 5/5/2020

(il termine del 30/4, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 5/5/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 4, del Decreto)

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio 2020);
     
  2. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (relativi a retribuzioni maturate nel mese di febbraio 2020), e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
     
  3. relativi all’IVA (Iva di febbraio 2020 e saldo Iva anno 2019).

Il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, viene rinviato al giorno lavorativo successivo), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ai contribuenti con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera – limitatamente ai versamenti di Iva – a prescindere dal volume dei ricavi o compensi dell’anno 2019.

Restano salve le disposizioni di maggior favore previste dal D.M. 24 febbraio 2020, ossia:

I) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd. atti impoesattivi), scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (non si procede al rimborso di quanto già versato) in favore di:

  • persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di seguito indicati;
     
  • soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni.

Comuni interessati dal provvedimento:       

  1. nella Regione Lombardia:
    1. Bertonico;  
    2. Casalpusterlengo;  
    3. Castelgerundo;   
    4. Castiglione D’Adda;
    5. Codogno;    
    6. Fombio;
    7. Maleo;
    8. San Fiorano;
    9. Somaglia; 
    10. Terranova dei Passerini.       
  2. nella Regione Veneto:         
    1. Vo’.

 

II) i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra elencati, non operano le ritenute alla fonte (di reddito di lavoro dipendente ed assimilato) nel periodo tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.  

Anche per i soggetti operanti / residenti in detti comuni la sospensione è prorogata dal 30 aprile 2020 (secondo quanto previsto dal calendario di cui al D.M. 24 febbraio 2020) al 31 maggio 2020, con possibilità di rateizzare il versamento in un massimo di 5 rate mensili.

proroghe versamenti

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

tavola di sintesi

Argomento: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Normativa: Art. 68 del Decreto.

Commento

Sono sospesi i termini dei versamenti:

  • scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (atti impoesattivi e avvisi di addebito dell’INPS) e dalle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e agli atti (di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019) per la riscossione delle entrate patrimoniali;
     
  • rate dovute a seguito dell’adesione alla rottamazione dei ruoli scadenti il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, a causa di eventi eccezionali (articolo 12, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159):

  • sono sospesi i termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
     
  • sono sospesi, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

 

Argomento: Proroga versamenti nel settore dei giochi (PREU).

Normativa: Art. 66 del Decreto.

Commento

I termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Dpcm 8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

I termini previsti dall’articolo 1, comma 727, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 20, 24, 25 e 27, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi.

 

A cura di Claudio Sabbatini

Giovedì 19 marzo 2020

 

In merito alle proroghe si veda anche il quadro sinottico già pubblicato==>