Il decreto-legge Cura Italia ha introdotto una serie di disposizioni nei settori dei controlli, accertamenti e della riscossione in ambito tributario che, seppure in maniera poco coordinata, introducono sospensioni e differimenti dei termini per far fronte all’emergenza CoronaVirus
Analizziamo le novità, anche mediante l’ausilio di esemplificazioni a supporto di una migliore focalizzazione delle attività da attuare nel prossimo futuro, tenendo conto della sospensione dei termini per le attività di accertamento e riscossione e per il blocco del contenzioso tributario
Sospensione accertamento e riscossione tributaria: il decreto-legge n. 18/2020, tra le molteplici disposizioni, prevede anche quelle relative all’area della “litigiosità” tra contribuente e fisco e alla riscossione. Si tratta di una serie di interventi, a dire il vero perfettibili quanto a coordinamento, che cercano di adeguare alle vicende attuali anche tali ambiti, procedendo con sospensioni e differimenti nei diversi settori.
Procediamo ad un’analisi formulando, per ciascuna fattispecie regolamentata dal decreto, degli esempi.
La sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
La prima disposizione in esame è quella dell’articolo 67, il quale al primo comma contempla la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori: in sostanza, il blocco totale delle descritte attività, con “ripresa”, e relativa riattivazione della decorrenza dei termini, dal 1° giugno 2020.
Cominciamo con le certezze, affermando che in materia di “controllo” e “accertamento” l’attività dell’Agenzie delle entrate non risente, ordinariamente, di particolari costrizioni temporali: in sostanza, fatte salve le direttive interne e i programmi dettati dall’impiego della “capacità operativa”, il periodo in questione non è vincolato al rispetto di termini perentori.
Intendo affermare, in sostanza, che tanto l’avvio di un controllo, sia esso “a tavolino” quanto “sul campo”, è corredato di un margine discrezionale alquanto ampio, salvo che non ci trovi a ridosso dei termini di decadenza per l’esercizio dell’azione accertatrice: ma non è certo il caso della sospensione in esame.
Pertanto, ipotizzando un controllo “a tavolino” per il periodo d’imposta 2016, avviato dall’Ufficio nello scorso mese di febbraio, lo stesso verrà “ripreso”, stante le attuali disposizioni, dal 1° giugno in avanti.
La norma, però, fa riferimento alla sospensione dei termini “da parte degli uffici impositori” per cui potrebbe teoricamente evidenziarsi qualche problema per la corrispondente controparte: ossia il contribuente.
Immaginando che il controllo in questione sia stato avviato il 26 febbraio con la notifica al contribuente di un questionario, contenente l’invito a presentare della documentazione di interesse per l’organo procedente e il termine di consegna al 15° giorno successivo all’avvenuta notifica, quindi il 12 marzo scorso, occorre chiedersi quale sorta debba seguire l’adempimento del contribuente.
Ebbene, in proposito soccorre l’articolo 62 del medesimo decreto-legge, che al primo comma prevede, corrispondentemente, come “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede o