In questo contributo parliamo del procedimento in conto sospeso. Si tratta di un procedimento speciale, fondamentalmente correlato a situazioni di emergenza, dovendo limitare tali operazioni, costituenti partite in conto sospeso, nei soli casi dovuti e per il tempo strettamente necessario, finalizzato, tra l’altro, ad evitare i possibili aggravi di spesa scaturenti da una procedura esecutiva intrapresa dal creditore, il tutto al fine di contemperare, in pratica, il diritto del medesimo creditore con le esigenze di finanza pubblica, le quali potrebbero essere lese, ad esempio, da un eventuale pignoramento dei fondi in tesoreria.
L’art. 14 del D.L. 669 del 1996 ha creato il “SOP” (speciale ordine di pagamento), un ordine di pagamento in conto sospeso.
Con questo ordinativo particolarissimo la Banca d’Italia anticipa le somme necessarie e le annota nel “conto sospesi”.
Il Ministero poi ripiana l’anticipo accreditando alla Banca d’Italia appena possibile ciò che è stato pagato.
Lo strumento del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è utilizzabile da parte dei funzionari delegati delle Agenzie fiscali e da parte del Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs 546/92.
Non è superfluo precisare che l’adozione del procedimento in conto sospeso costituisce un atto dovuto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge[1], per superare la mancanza di fondi.
L’inerzia può comportare per l’Amministrazione maggiori oneri patrimoniali e la conseguente responsabilità amministrativa e penale del funzionario preposto all’esecuzione concreta della sentenza di condanna al rimborso a favore del contribuente.
Ordine di pagamento in conto sospeso: premessa
Lo strumento del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è utilizzabile da parte dei funzionari delegati[2] delle Agenzie fiscali e da parte del Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs 546/92.
Siffatta constatazione rende indispensabile, per l’operatore tributario, conoscere, in dettaglio, nell’ambito di un sereno rapporto tra fisco e contribuente, in che cosa consiste il procedimento di pagamento in conto sospeso.
La circ. n. 5/E del 4 febbraio 2003 ha evidenziato come gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, perciò anche il commissario ad acta, hanno la facoltà di disporre pure il c.d. ordine di pagamento in conto sospeso.
Tale strumento viene riservato dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 all’Amministrazione dello Stato in presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo nel caso in cui difetti la disponibilità finanziaria nel pe