Poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto, come in specie, può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
Sono queste le conclusioni che, in tema di distruzione o occultamento di fattura, si traggono dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 39322 del 27 giugno 2019[1].
Mancato rinvenimento di copia fattura presso l’emittente: il fatto
La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, assolveva l’imputato, nella qualità di titolare di una ditta individuale, dal reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e rideterminava la pena in mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. citato, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’imputato aveva occultato o, comunque distrutto, le fatture emesse dal 2006 al 2008, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.
Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione, che gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile.
La pronuncia della Corte
Preso atto che l’art. 10, del D.Lgs.n.74/2000 sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture ed i documenti obbligatori, in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all’evasione di imposta (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007), osserva la Corte che:
“poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto – come in specie – può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento” (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018).
Infatti, “la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R, n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214, comma secondo, cod. civ.. E’ altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte (art. 21, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente u