Le novità in arrivo per fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

In data 22 gennaio 2020 il Dr. Giuseppe Zambon ha partecipato a Roma, presso la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate, alla riunione del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica esteso, da questa prima seduta del 2020, anche alle consultazioni inerenti ai Corrispettivi Telematici.
In questo contributo riassumiamo i punti focali della discussione.

Forum italiano sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematiciForum italiano sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici: introduzioni ai lavori

 

Il Forum sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici era, come nei precedenti incontri, presieduto dal Dott. Carmelo Piancaldini (dirigente dell’ADE e coordinatore del forum) e da Salvatore Stanziale (funzionario del Dipartimento delle Finanze). Presenti anche il Dott. Aldo Polito (Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate), il Dott. Paolo Savini (Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate) e la Prof.ssa Fabrizia Lapecorella (Direttore Generale delle Finanze).

Tra i relatori, inoltre, Vincenzo Medugno (funzionario informatico ADE), e gli ingegneri in tecnologia digitale Andrea Caccia (ANORC) e Fabio Massimi (AGID).

Dopo i saluti di rito da parte di direttori e vicedirettori, i rappresentanti dell’Ade (Piancaldini e Medugno) oltre a fare un quadro della situazione indicando un po’ di numeri e di percentuali sui risultati fin qui ottenuti (in relazione alla quantità dei documenti processati, alla distribuzione territoriale, al gettito IVA e al blocco dei falsi crediti) in seguito alla l’introduzione della fatturazione elettronica tra privati (B2B), hanno esposto ai partecipanti del Forum le future implementazioni con gli interventi sullo Schema XML della fattura elettronica, al fine di recepire le richieste degli operatori ed efficientare i processi di controllo e di assistenza dell’Amministrazione finanziaria (leggasi: permettere all’ADE di precompilare la LIPE, la Dichiarazione annuale IVA e i Registri IVA).

Le modifiche proposte incidono essenzialmente su quattro campi del tracciato XML: il tipo documento (TD), i codici natura (N), il tipo ritenuta (RT) e l’importo del bollo (DatiBollo).

Viene, inoltre, aumentato a otto decimali il campo relativo allo Sconto/Maggiorazione in luogo dei due ora previsti, adeguandolo così alla lunghezza del Prezzo Unitario e Totale.

 

Modifiche proposte

 

Tipo Documento

 

Relativamente al “TIPO DOCUMENTO” viene proposta l’aggiunta di otto nuove tipologie di documenti allo scopo di meglio individuare alcune operazioni contabili senza dover più ricorrere alle soluzioni talvolta provvisorie individuate precedentemente dalle circolari e dalle FAQ dell’Agenzia Entrate.

I nuovi tipi di documenti, per i quali l’utilizzo sarà facoltativo, sono:

 

  • TD13 integrazione fattura reverse charge intra UE (art. 46 D.L. 331/93) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro)
     
  • TD14 integrazione fattura reverse charge interno (artt. 17 e 74 DPR 633/72)
     
  • TD15 autofattura per autoconsumo e destinazione beni a finalità estranee (art. 2, comma 5, DPR 633/72)
     
  • TD16 autofattura per cessioni gratuite (omaggi: art. 2, comma 4, DPR 633/72)
     
  • TD17 estrazione beni da Deposito IVA (integrazione se beni UE ovvero autofattura se beni extra UE) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro da parte del soggetto residente quando dovuto)
     
  • TD18 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (beni nazionali con autofattura)
     
  • TD19 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 20 DPR 633/72) (allo scopo di poter sterilizzare automaticamente il volume d’affari nella dichiarazione IVA precompilata – rigo VE40)
     
  • TD21 autofattura per acquisto di servizi extra UE (art. 17, comma 2, DPR 633/872) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro)

 

Codici Natura

 

Relativamente ai “CODICI NATURA” l’Agenzia Entrate propone la suddivisione di dettaglio dei codici N3 e N6 seguendo lo schema dei righi VE30, VE31, VE32 e VE35 della dichiarazione annuale IVA, con l’evidente scopo di permettere una più puntuale predisposizione della Dichiarazione annuale IVA precompilata da parte dell’ADE, ma anche con la finalità di meglio coordinare i soggetti emittente e ricevente nel processo della fattura elettronica agevolandoli in una univoca classificazione delle operazioni nei rispettivi gestionali.

I nuovi codici natura previsti, che sostituiranno i codici N3 e N6, sono:

 

N3: OPERAZIONI NON IMPONIBILI

 

  • N3.1 Non imponibili – Esportazioni: VE30 col.2
     
  • N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie: VE30 col.3
     
  • N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino: VE30 col.4
     
  • N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (incluso Stato del Vaticano): VE30 col.5
     
  • N3.5 Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento: VE31
     
  • N3.6 Non imponibili – altre operazioni: VE32

 

N6: INVERSIONE CONTABILE (reverse charge)

 

  • N6.1 Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero: VE35 col.2
     
  • N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro: VE35 col.3 
     
  • N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile: VE35 col.4
     
  • N6.4 Inversione contabile – Cessioni di fabbricati: VE35 col.5
     
  • N6.5 Inversione contabile – Cessioni di telefoni cellulari: VE35 col.6
     
  • N6.6 Inversione contabile – Cessioni di prodotti elettronici: VE35 col.7
     
  • N6.7 Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi: VE35 col.8
     
  • N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico: VE35 col.9
     
  • N6.9 Inversione contabile – altri casi

 

Tipo Ritenuta

 

Relativamente al TIPO RITENUTA l’Agenzia Entrate propone l’aggiunta di alcune nuove tipologie di natura previdenziale in aggiunta a quelle fiscali RT01 (ritenuta persone fisiche) e RT02 (ritenuta persone giuridiche) oggi esistenti.

Il campo viene inoltre modificato in “ripetibile” permettendo così di poterlo compilare più volte nella medesima fattura, in presenza di più ritenute operate nello stesso documento.

Vengono così superati anche i chiarimenti già resi con precedenti FAQ dell’ADE.

Le ritenute aggiunte sono:

  • RT03 Contributo INPS
     
  • RT04 Contributo ENASARCO
     
  • RT05 Contributo ENPAM
     
  • RT06 Altro contributo previdenziale

 

Dati Bollo

 

Relativamente ai “DATI BOLLO” viene eliminato l’obbligo di indicare l’importo del bollo nel documento, che viene preimpostato a 2 euro, non potendo esservi importo diverso da indicare (da segnalare che venivano compilate fatture con importi multipli di 2 euro da contribuenti convinti di dover assolvere l’imposta tante volte quante l’importo pari a 77,47 era contenuto nel valore non soggetto ad IVA: ad es. 10 bolli pari a 20 euro per un importo in fattura escluso IVA di 800 euro).

 

Forum italiano sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici: ulteriori approfondimenti

 

Il nuovo Schema XML “evoluto” contenente le suddette modifiche verrà disposto con Provvedimento del Direttore dell’ADE ai primi di febbraio 2020, in quanto è stato richiesto ai componenti il Forum di inviare eventuali contributi puntuali sull’evoluzione del tracciato della Fattura Elettronica entro la fine del mese di gennaio.

La possibilità di utilizzare il nuovo tracciato dovrebbe essere disponibile a partire dal 1° aprile 2020.

L’ADE ha proposto un periodo di tre mesi, fino al 30 giugno, nel quale sarà ancora possibile utilizzare i codici natura generici N3 e N6, dopo di che dal 1° luglio 2020 le fatture che non indicheranno il codice specifico di dettaglio delle tabelle N3 e N6 di cui sopra verranno scartate dal SdI.

Nel corso del dibattito apertosi durante il Forum, le modifiche proposte sono state tutte accettate dai partecipanti, ma è stato fatto presente che i termini previsti non permettono di adeguare i software, distribuire gli aggiornamenti e istruire i contribuenti alle modifiche (soprattutto per le piccole software house) nei tempi previsti, pertanto è stato richiesto di rinviare la decorrenza definitiva dello scarto del documento al periodo d’imposta 2021 o, perlomeno, al 1° ottobre 2020.

Considerando, infatti, che il dettaglio dei codici natura ha il precipuo scopo di permettere all’ADE una più puntuale predisposizione della dichiarazione annuale IVA precompilata, non fa alcuna differenza la decorrenza in corso d’anno perché in ogni caso il periodo d’imposta 2019 risulterebbe incompleto.

Obbligare l’utilizzo dei nuovi codici natura dal 1° ottobre (con scarto del documento) potrebbe invece “convincere” i contribuenti più recalcitranti ad implementarli e utilizzarli facendosi trovare sicuramente tutti pronti per il nuovo anno.

Capiremo dal prossimo provvedimento se tale richiesta sia stata o meno accolta.

 

Codice Natura N2: operazioni fuori campo IVA

 

Dal Forum è stata, inoltre, avanzata la richiesta di dettagliare nella fattura elettronica anche il codice natura N2 (operazioni fuori campo IVA), ancorché non sia da indicare nella dichiarazione annuale IVA, allo scopo di permettere una più regolare contabilizzazione degli importi fatturati (soprattutto da parte del ricevente).

Durante il dibattito si spiega che la norma (sia nazionale sia comunitaria) prevede l’indicazione obbligatoria in fattura della sola dicitura “non imponibile”, “esente”, “escluso”, “inversione contabile”, “non soggetto”, ecc. a seconda della casistica, con la sola facoltà di indicare la norma specifica e, pertanto, non potranno essere irrogate sanzioni per errata indicazione delle nuove voci di dettaglio di N3 e N6 e non potrà nemmeno essere imposta dall’ADE l’emissione di note di variazione in rettifica nel caso di codici di dettaglio errati non essendovi una specifica previsione in tal senso nell’art. 26 del DPR 633/72, che dovrebbe, se del caso, essere modificato dal legislatore.

 

Forum italiano sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

 

Come accennato all’inizio, il Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica, apertosi il 20 dicembre 2013, è stato esteso dal Dipartimento delle Finanze del MEF d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, con decorrenza da quest’anno, anche alle consultazioni inerenti i Corrispettivi Telematici.

Nella seduta del 22 gennaio 2020 sono stati richiamati gli ultimi provvedimenti direttoriali di fine anno 2019 relativi all’estensione temporale degli esoneri per attività marginali, all’estensione graduale dell’obbligo per le cessioni di carburante, alla cosiddetta “lotteria degli scontrini” e si è fatto il punto sul provvedimento del 20.12.2019 di modifica del tracciato del file dei corrispettivi giornalieri.

Annunciato inoltre un prossimo alleggerimento delle sanzioni relative alla memorizzazione dei corrispettivi oltre ad una circolare in corso di preparazione sulle regole e le criticità della trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’intervento di modifica del tracciato prevede un adeguamento software sia degli RT che della procedura web dell’ADE per consentire di gestire in modo più puntuale alcune operazioni e consentire al Registratore Telematico di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in modo più puntuale rispetto ad oggi, in modo tale da poter importare in contabilità – anche massivamente – i dati presenti sul portale Fatture e Corrispettivi.

L’adeguamento è realizzabile in modo graduale nel corso del primo semestre 2020 e diverrà definitivamente operativo a partire dal 1° luglio 2020.

 

Situazioni operative da gestire

 

Il Registratore Telematico e la procedura web AE dovranno essere in grado di gestire le seguenti situazioni operative:

  • Differenziazione tra cessioni di beni e prestazioni di servizio
     
  • Multiattività
     
  • Resi
     
  • Annulli
     
  • Ticket Restaurant
     
  • Omaggio
     
  • Cessione di beni in sospeso (non consegnati)
     
  • Prestazione di servizio non riscossa per successiva emissione di fattura
     
  • Fattura da RT
     
  • Corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN” (solo per RT configurati per sistema TS)

 

In fase di installazione (o al più tardi entro il 1° luglio 2020) l’RT dovrà essere configurato per consentire all’esercente, che dovesse averne necessità, di gestire queste operazioni particolari.

 

Forum italiano sulla fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici: lotteria degli scontrini

 

Per quanto riguarda la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini, come è noto la partecipazione del consumatore necessita del possesso del “codice lotteria”; il codice è univoco e personale e bisogna richiederlo on line all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito portale della lotteria.

Il sistema genererà il codice e in forma cartacea o elettronica sulla falsariga della attuale tessera sanitaria con un codice a barre che dovrà essere letto dall’RT.

 

A cura di Giuseppe Zambon

Lunedì 3 febbraio 2020