Evoluzione e novità del contraddittorio preventivo in ambito tributario

La Commissione Tax Law dell’Unione Avvocati Europei, si è posta l’obiettivo di realizzare un approfondimento sul tema delle contestazioni fiscali e degli eventuali risvolti penalistici che possono scaturire a seguito di un avviso di accertamento, alla luce delle recenti riforme apportate dal Legislatore che ne hanno mutato gli scenari, cercando di dare un valore aggiunto, per una visione sistemica del panorama fiscale, attraverso l’ulteriore confronto del sistema fiscale italiano con altri Paesi dell’Ue.
Nel quadro riformato dal Legislatore, un ruolo centrale riveste il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’atto impositivo.

contraddittorio preventivo in ambito tributarioImportanza del contraddittorio in fase endoprocedimentale

E’ di tutta evidenza come di rilevante importanza sia garantire al contribuente il contraddittorio, non solo in fase giurisdizionale, che nel processo tributario è limitato poichè è un giudizio cartolare dove è esclusa la prova testimoniale, ma già nella fase endoprocedimentale per non vedere il contribuente menomata la propria difesa ab inizio.

Il contraddittorio endoprocedimentale, in ambito tributario, consente la partecipazione del contribuente all’attività di accertamento fiscale dando la possibilità al destinatario del provvedimento di poter addurre le proprie ragioni in ordine agli elementi che l’Amministrazione finanziaria intende porre a fondamento dell’atto impositivo.

L’Amministrazione finanziaria dovrà, pertanto, valutare attentamente le osservazioni del contribuente e motivare congruamente le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni proposte.

A differenza del procedimento amministrativo, in cui il contraddittorio è stabilito in via generale (art. 7 L. n. 241/1990), nell’ordinamento tributario, prima delle novità introdotte dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, conv. in legge con modifiche, dalla L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019), mancava una norma che sancisse l’obbligatorietà del rispetto di tale principio in maniera diffusa.

 

Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario

La questione del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario, ossia se l’esistenza di un tale obbligo generale possa desumersi dal complesso delle discipline relative ai singoli tributi, o se, viceversa, il rispetto del contraddittorio rimanga rigorosamente circoscritto alle esclusive ipotesi normativamente previste, è senz’altro, oggi e già da parecchio tempo, al centro di un ampio dibattito, sia in sede dottrinale che giurisprudenziale, che è stata risolta in parte dal Legislatore con il D.L n. 34/2019, che sembra introdurre un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell’emanazione dell’accertamento ma che, a ben vedere, risulta limitante per il contribuente.

Prima di analizzare il dibattito giurisprudenziale sul contraddittorio preventivo precedente alle novità introdotte dal “Decreto Crescita”, bisogna evidenziare l’immanenza di tale diritto nei principi costituzionali e del diritto comunitario.

Il contraddittorio è un corollario del principio del giusto processo, tutelato dalla Carta Costituzionale dall’art.111 Cost, rivendicato anche nel processo tributario, che unitamente alle regole della parità delle armi e della terzietà del giudice, consente di realizzare un processo equo. Il principio dell’imparzialità e terzietà del giudice, come ampiamente affermato dall’Avv. Villani, può realizzarsi nella sua effettività, in ambito tributario, solo con la tanto auspicata e ormai necessaria riforma della giustizia tributaria.

L’istituto del contraddittorio rappresenta il principio fondamentale della civiltà giuridica, la regola per cui il soggetto destinatario di un provvedimento non solo giurisdizionale, ma anche amministrativo -in questo è compreso anche quello tributario-produttivo di effetti sfavorevoli nella sua sfera giuridica, deve avere il diritto di manifestare, prima dell’emissione del provvedimento stesso, le proprie ragioni dopo avere preso visione di tutti i dati contro di lui raccolti.

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A cura di Lucia Morciano

Sabato 8 febbraio 2020

 

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