ISA anno 2019

Approvati gli ISA anno 2019 – indici sintetici di affidabilità fiscale – per i seguenti settori:
– attività economiche dei comparti dell’agricoltura;
– manifatture;
– servizi;
– commercio ed attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

In Gazzetta Ufficiale l’approvazione degli ISA anno 2019

Approvati gli ISA anno 2019 – indici sintetici di affidabilità fiscale – per i seguenti settori:
– attività economiche dei comparti dell’agricoltura;
– manifatture;
– servizi;
– commercio ed attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

Lo ha disposto il decreto MEF 24 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2020.

[Tutti gli approfondimenti sugli ISA sono pubblicata in apposita sezione–> ]

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

 

Contenuti del decreto: si compone di cinque articoli ed allegati (ultimo n. 100).

Il Mef, oltre ad approvare 89 indici sintetici di affidabilità fiscale, ha apportato delle modifiche agli Isa approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018.

Per il periodo di imposta 2019, non danno esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate:

anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.

Indicatori territoriali ISA anno 2019

La metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati al fine di tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.

Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa sono riportati nelle note tecniche e metodologiche della Territorialità generale approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni, e di quelle di cui agli allegati:
91. per le modalità di calcolo del coefficiente individuale;
92. per le matrici per l’applicazione;
93. per la gestione del numero delle unità locali;
94. per i criteri di arrotondamento.

I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d’imposta, sono individuati ed elaborati come viene indicato nell’allegato 96.

Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli Isa sono riportati nella nota tecnica e metodologica (di cui all’allegato 90).

Arrotondamento

I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologia di cui all’allegato 94, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli Isa.

Esercizio di più attività ed attività prevalente

In caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Esclusioni

Tra le esclusioni dall’applicazione degli Isa:
– I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari;
– i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Viene, tuttavia, stabilito che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorchè esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali (previsti al comma 4, dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96).

Programma informatico modificabile

Il programma informatico consentirà comunque al contribuente la possibilità di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

I contribuenti interessati potranno indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, purchè siano rispettati i previsti termini di versamento (entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, terrà conto delle modifiche agli stessi indici di cui all’articolo 5 del decreto 24 dicembre 2019.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 24 dicembre 2019, in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2020 – Suppl. Ordinario n. 1)

10 gennaio 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questo approfondimento su ISA anno 2019 è tratto dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico