Il Decreto legge 124/2019 introduce ulteriori novità di rilievo in tema di modifica al regime IVA per le autoscuole. Significativo il ruolo svolto in tal senso da una recente sentenza della Corte di Giustizia. Esaminiamo la questione.
L’attività delle autoscuole: premessa
In Italia i servizi resi alla clientela dalle autoscuole, prevalentemente imprese individuali a base familiare, consistono essenzialmente nell’istruzione teorico-pratica finalizzata al conseguimento della patente di guida e, talvolta, delle patenti nautiche.
Regime IVA per autoscuole
L’attività di natura didattica è esente ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Assoggettata ad IVA è invece l’attività di disbrigo delle pratiche amministrative in un ambito più ampio rispetto al rilascio della patente di guida.
Le scuole guida sono inoltre esonerate dall’obbligo di emissione di documenti fiscali (a mente del D.M. 21 dicembre 1992; dell’art. 2, lettera q, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; della Circolare 4 aprile 1997, n. 97 dell’Agenzia delle Entrate).
I corrispettivi vengono annotati al momento della percezione mentre, diversamente, ai fini delle imposte sui redditi, il momento impositivo coincide con l’ultimazione del servizio didattico, come dispone l’art. 109, comma 2, lett. b, del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917.
Corte di Giustizia Europea: l’insegnamento della guida non è esente IVA