L’opzione per il consolidato fiscale nazionale può essere esercitata, da ciascuna società consolidata e dalla consolidante, mediante indicazione espressa nella dichiarazione dei redditi.
Sulla base delle norme di riferimento e della prassi in materia, si può affermare che l’opzione non esercitata nei termini può essere oggetto di “remissione in bonis”, mentre quando si tratta di apportare una correzione all’opzione esercitata è necessario produrre una dichiarazione integrativa.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, regolarizzandola.
Questo l’orientamento che, in tema di consolidato fiscale e dichiarazione integrativa, ha assunto l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 488 del 15.11.2019.
Consolidato fiscale e dichiarazione integrativa: aspetti generali
Al consolidato fiscale nazionale, istituto che prevede la tassazione IRES unitaria di più società fiscalmente residenti in Italia, con una dichiarazione del “reddito complessivo globale” presentata dalla società consolidante (a capo della “fiscal unit”), è possibile accedere mediante opzione “bilaterale” esercitata dalla consolidante e da ciascuna società consolidata.
Tale opzione, inizialmente prevista come autonomo adempimento strumentale svincolato dalla dichiarazione, a seguito delle modifiche intercorse viene ora esercitata proprio nel modello dichiarativo (entro il relativo termine di presentazione).
Dal momento che le “irregolarità” dichiarative possono essere rettificate attraverso una dichiarazione integrativa, è lecito ritenere che anche l’eventuale omesso esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale, se vi era la volontà di aderire all’istituto, possa essere oggetto di regolarizzazione.
Consolidato fiscale nazionale: opzione in dichiarazione
In precedenza, come si è detto, l’accesso a regimi fiscali speciali come quello della tassazione di gruppo per imprese residenti (consolidato fiscale nazionale) era condizionato ad un’opzione da produrre all’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo era da verificare se, in caso di mancata opzione entro i termini (sedicesimo giorno del sesto mese … in generale, per i soggetti con esercizio solare, il 16.06 dell’anno), la situazione potesse essere sanata garantendo comunque l’avvio del consolidato fiscale.
Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha cancellato l’obbligo di formulare una specifica (autonoma) opzione per attivare la tassazione di gruppo e la tassazione IRES per trasparenza.
In dettaglio, ai fini che qui interessano (cioè con riguardo al regime fiscale del consolidato):
- all’art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR, le parole “entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129” sono sostituite dalle seguenti:
“con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”