Compensi incassati dopo il trasferimento all'estero

Ritenuta del 30% sui compensi del professionista incassati dopo il trasferimento all’estero ma occhio alle norme contro le doppie imposizioni.

Trasferimento all’estero: ritenuta del 30% sui compensi del professionista che si trasferisce all’estero, in Spagna, ma occhio alle norme contro le doppie imposizioni.

 

Trattamento fiscale dei compensi incassati dopo il trasferimento all’estero

Vediamo qual è il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

Su tale particolare disciplina l’Agenzia delle entrate ha fornito la risposta n. 512 dell’11 dicembre 2019, ad un professionista che ha svolto in Italia attività di consulenza nel campo delle tecnologie informatiche, come lavoratore autonomo, e che per lo svolgimento di tale attività, nel 2016, ha richiesto l’attribuzione di un numero di partita IVA.

Soggetto che poi, nel mese di febbraio 2019, si è trasferito in Spagna, dove è stato assunto come lavoratore dipendente, stabilendo qui la propria dimora abituale, il domicilio e il centro vitale dei propri interessi, presentando domanda di iscrizione all’AIRE.

Nel 2019, pertanto, risulta essere fiscalmente residente all’estero (Spagna).

 

Il problema

Il problema nasce dalla circostanza che alcune prestazioni professionali, fatturate ad un committente italiano durante gli ultimi mesi del 2018, verranno incassate entro la fine del 2019.

Il Caso

Il professionista ha fatturato prestazioni professionali negli ultimi mesi del 2018, anno in cui era fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo;

I relativi compensi sono stati incassati nel 2019, anno in cui la residenza fiscale è all’estero (e non svolge più alcuna attività professionale nel nostro Paese).

Il parere delle Entrate

I compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo rese nel 2018, diventano rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in cui gli stessi sono effettivamente percepiti, vale a dire nel 2019.

Pertanto, è in tale ultimo periodo d’imposta che devono essere verificate le condizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto.

Le somme in questione percepite nel 2019, dopo il trasferimento all’estero, rientrano nel regime fiscale previsto dall’art. 25, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.

Ulteriore precisazione

Viene, tuttavia, precisato che, trattandosi di un reddito derivante dall’esercizio di un’attività indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepiti dal professionista nell’anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna, stipulata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663.

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In merito all’Anagrafe dei cittadini residenti all’estero si veda: A.I.R.E.

 

12 dicembre 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico