Cassa negativa? Non è colpa del commercialista per non aver informato

Responsabilità di una commercialista chiamata in giudizio da una società sua cliente che l’ha accusata di non aver informato della cassa negativa

Cassa negativa.
Accertamento fiscale per la cassa in rosso: la Commercialista non risponde per danni

La Corte di cassazione si è occupata della responsabilità di una commercialista chiamata in giudizio da una società sua cliente che l’ha accusata di non aver informato dei saldi della cassa negativa.

La Corte ha sentenziato che la responsabilità della Commercialista non emerge (in re ipsa) dal fatto di non avere informato i clienti dei frequenti saldi negativi di cassa, che invece, secondo la sua cliente (la società accertata dall’Agenzia delle Entrate), costituirebbe elemento sintomatico della mancata diligenza nell’assolvimento del mandato professionale.

Si tratta in effetti di questione (che sembra “virare” l’addebito dalla erronea registrazione dei documenti contabili alla mancata informazione dei clienti circa la incongruenza dei dati di cassa) che non risulta provata dalla società. Gli importi calcolati dall’Agenzia delle Entrate come cassa negativa sono stati considerati ricavi non contabilizzati e non dichiarati dalla società contribuente.

 

Svolgimento processuale

I ricorrenti non hanno ottemperato all’onere (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) di indicare compiutamente né il contenuto del mandato professionale conferito alla Commercialista né quello degli atti di accertamento fiscale e la sede di reperimento delle sentenze tributarie da cui sarebbe emersa la riferibilità al fenomeno della cassa in rosso degli importi pretesi dall’Agenzia delle Entrate.

Per questi motivi la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32495 del 12 dicembre 2019, ha respinto il ricorso presentato di una S.a.s. che chiedeva alla propria Commercialista (e, quindi, alla relativa compagnia assicurativa) il risarcimento dei danni ammontanti ad oltre 474.000,00 euro, quale somma risultante dalle cartelle esattoriali emesse dalla Agenzia delle Entrate a fronte della omessa contabilizzazione e della mancata dichiarazione di ricavi a seguito della constatazione della cassa negativa.

Già il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda della società.

La Corte di Appello aveva confermato la sentenza, osservando che: «la consegna al professionista di documenti contabili non correttamente registrati, presupposto fattuale dell’azione di responsabilità in sede civile, non è stata per nulla dimostrata», avendo omesso gli attori di indicare e produrre i documenti asseritamente non contabilizzati (senza che tale attività fosse preclusa dall’accertamento compiuto in sede tributaria, avente «presupposti e finalità completamente diversi»); non era fondato l’assunto degli appellanti secondo cui era la professionista ad essere onerata della dimostrazione di elementi utili a respingere le contestazioni avversarie, giacché «la natura dell’attività esercitata dall’impresa contribuente richiedeva una fattiva collaborazione dei soci che mensilmente si dovevano attivare non solo nella consegna dei documenti, ma anche nelle verifiche e nella segnalazione delle modalità di chiusura delle schede ancora aperte», mentre la commercialista «era tenuta a svolgere la sua prestazione nei limiti del mandato ricevuto e senza alcun onere di reperire ulteriori informazioni rispetto a quanto fornito dai clienti».

Cliente condannato a pagare anche le spese del giudizio

In conclusione, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della S.a.s. e condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.200,00, oltre al contributo unificato.

 

16 dicembre 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico