La trasformazione impropria da società a ditta individuale

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 6 novembre 2019

La trasformazione delle società è una possibilità offerta dal nostro ordinamento per adattare i modelli societari alle mutate esigenze dei rapporti economici, per adottare uno degli schemi tipici delle società di persone o di capitali.
In ulteriori casi viene consentita la “trasformabilità” di enti societari in enti di altro genere, anche privi di una causa lucrativa (ad esempio fondazioni): è l’ipotesi della trasformazione eterogenea.
La facoltà di “trasformare” una società in un’impresa individuale, ovvero l’opposta possibilità di "trasformare" un’impresa individuale in società, si qualifica rispetto a queste differenti ipotesi in quanto non si tratta di una semplice modifica statutaria, ma di far sorgere od estinguere l’ente societario, in ogni caso mantenendo l’esercizio dell’attività di impresa (che anziché svolgersi in forma individuale viene a svolgersi in forma societaria, o viceversa).
Queste casistiche hanno generato dubbi sotto il profilo civilistico e danno luogo ad effetti abbastanza chiari sotto il profilo fiscale, di seguito esaminati.

Aspetti generali della trasformazione da società a ditta individuale

La trasformazione impropria da società a ditta individualePer le società, la trasformazione è un’operazione che permette di mutare lo statuto sociale senza interrompere la continuità dei rapporti, con la finalità primaria di garantire l’adattamento della forma societaria a mutate condizioni economiche “ambientali”, o comunque alle determinazioni dei soci che vogliano strutturare diversamente l’attività di impresa.

Il tipo giuridico della società può essere variato dai soci, sia restando nell’alveo delle società di persone o di capitali, sia uscendone, mediante forme di trasformazione “progressive” o “evolutive” (da società di persone a società di capitali), ovvero “regressive” (da società di capitali a società di persone).

Inoltre, la riforma societaria del 2003 ha introdotto la possibilità di trasformare le società di capitali in società cooperative, nonché (limitatamente alle cooperative non a mutualità prevalente) le società cooperative in società di capitali non cooperative, o in società personali, o anche in consorzi.

Infine, attraverso trasformazione eterogenea è possibile trasformare delle società di capitali in una serie piuttosto varia di soggetti non societari, e viceversa.

In via generale, la trasformazione di società comporta l’adozione, da parte del soggetto societario, di un diverso tipo giuridico, con la conseguenza di assoggettarsi per il futuro alla diversa disciplina stabilita per tale nuovo tipo, e di sottrarsi alle norme precedentemente applicate.

Anche a seguito della trasformazione, i rapporti con i terzi restano inalterati, con la continuità dei diritti e degli obblighi, oltre che dei rapporti processuali (art. 2498 c.c.).

 

Trasformazione da società a impresa individuale: il parere del Consiglio Nazionale del Notariato

Rispetto alla possibilità dal punto di vista civilistico di ammettere la “trasformazione” di una s.r.l. unipersonale in ditta individuale, il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha espresso un orientamento favorevole (studio n. 545-2014/I del 9.9.2014), confermato in epoca più recente dallo stesso CNN e da Unioncamere.

Nell’ambito di tale operazione, ha luogo il passaggio da società unipersonale a ditta individuale (in sostanza, il socio unico si spoglia dello schermo giuridico societario ma resta “titolare” dell’attività economica, esercitata sotto diversa forma giuridica.

Questa nuova forma giuridica può essere assunta senza la previa liquidazione dei rapporti giuridici, beneficiando del principio della continuità degli stes