L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la compilazione delle fatture (elettroniche e non), da osservare a decorrere dal 1° luglio 2019.
Tali regole, con particolare riferimento ai contribuenti IVA mensili, di fatto sono entrate nella piena applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2019.
Approfondiamo le regole delll’emissione della fattura immediata e quelle della fattura differita relativamente alle prestazioni di servizi.
Indicazione data nella fattura elettronica
Nella fattura elettronica nel campo “DATA” della sezione “dati generali”, dovrà essere indicata la DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE, da individuarsi ai sensi delle disposizioni IVA (segnatamente art. 6 del DPR 633/72).
Questo è quanto è stato chiarito con Circolare AdE 14/2019.
ATTENZIONE: Nel campo DATA della fattura elettronica non dovrà essere più indicata la data di emissione della fattura (dati di trasmissione al SDI) ma la data di effettuazione dell’operazione.
Indicazione della data per fattura immediata e fattura differita
Tale regola impone un distinguo.
Fatturazione immediata
Nel caso di emissione della fattura immediata, il campo DATA dovrà essere valorizzato indicando la data di effettuazione dell’operazione che:
- Nel caso di cessione di beni coincide con la data di consegna dei beni;
- Nel caso di prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo.
Fatturazione differita
Nei casi di emissione della fa