Fattura elettronica emessa due volte: come rimediare

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente al quale è capitato un errore che potrebbe ripetersi tante volte in futuro a qualsiasi contribuente.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente al quale è capitato un errore che potrebbe ripetersi tante volte in futuro a qualsiasi contribuente.

Il caso specifico è relativo a fatture cartecee emesse in anni precedenti e poi riemesse come fatture elettroniche; ma la soluzione è attivabile anche per casi di doppio invio di fatture elettroniche.

E’ quindi opportuno conoscere il parere dell’Agenzia e sapere come muoversi qualora potesse capitare il caso, ad una azienda oppure ad un commercialista al quale venisse richiesta la soluzione al dubbio.

 

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Cosa è successo

Un contribuente, a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso al Sistema di Interscambio alcune fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.

 

Cosa ne pensa l’Agenzia delle entrate

L’errore del contribuente può ricondursi a situazioni simili alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e pertanto, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

…salvo che, naturalmente…

Qualora però i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, allora le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.

Sarà altresì cura dell’istante informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.

 

Il Sistema di Interscambio controlla

Lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario

In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato,comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore,anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

Nel caso prospettato dall’istante, tuttavia, lo SdI non poteva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.

Tutto questo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 395 del 7 ottobre 2019

9 ottobre 2019

Vincenzo D’Andò