Valutazione Impatto Sociale delle attività nel Bilancio degli enti del Terzo settore

Le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Linee guida utili per valutare le attività svolte dagli Enti del Terzo settore, valutazioni nel bilancio sociale

Sono ora ufficiali le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Gli ETS (alle prese con la redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere tale documento) potranno inserire “la valutazione di impatto sociale” quale parte integrante del bilancio.

Difatti nelle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste

“informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, il decreto Ministero del lavoro 23 luglio 2019, che mette in atto la delega per la riforma del Terzo settore (Legge 106/2016) sulla parte riguardante la predisposizione di linee guida in materia di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, definendo la valutazione dell’impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.

Il legislatore individua nella valutazione dell’impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti del Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l’efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l’attrattività nei confronti dei finanziatori esterni.

La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunità di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e coese.

 

Finalità delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale

La valutazione dell’impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).

 

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale

Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.

All’interno di tali procedure, la valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

Laddove prevista, i costi della Valutazione Impatto Sociale devono essere proporzionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l’esecuzione della valutazione.

 

I destinatari del sistema di valutazione dell’impatto sociale

Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell’impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunità con le quali collaborano, cioè per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato.

Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:

  • i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l’efficacia del proprio intervento e valutare l’eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
  • i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall’organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti ecc.);
  • i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall’organizzazione in cui operano;
  • i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
  • i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

 

 

Processo e misurazione

Preliminarmente esistono diversi approcci per misurare l’impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti:è facoltà dell’ETS la scelta delle metriche per la valutazione d’impatto più’ adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall’ente.

Il sistema di valutazione dell’impatto sociale cui gli ETS dovranno fare riferimento è strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto però di alcuni principi e contenuti minimi.

Il sistema di valutazione potrà avere articolazione e complessità diverse a seconda della dimensione dell’ente e della forma giuridica adottata.

La VIS si ispira ai principi di intenzionalità, rilevanza, affidabilità e misurabilità; comparabilità nel tempo, trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.

A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi le dimensioni di valore che le attività perseguono; gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione.

 

Il sistema di valutazione dell’impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere il valore aggiunto sociale generato; i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; la sostenibilità dell’azione sociale.

 

Il processo per arrivare a misurare l’impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:

  1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;
  2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
  3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell’intervento;
  4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
  5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

 

Coordinamento con il bilancio sociale

Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste

«informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti linee guida.

 

Pubblicità e diffusione

Al fine di garantirne la massima conoscibilità e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

 

Ruolo dei soggetti esterni

I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, possono fornire supporto per l’identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell’impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle presenti linee guida.

Vincenzo D’Andò
16 settembre 2019