Con la fatturazione elettronica, la normativa sulla emissione delle fatture è cambiata anche se ancorata alla data di effettuazione dell’operazione.
La data di effettuazione delle operazioni è regolamentata dall'art. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (si veda l’allegato A che riporta pure il momento di effettuazione dell’operazione ai fini delle imposte sul reddito; ma, come anticipato, l’emissione della fattura è codificata dal predetto decreto dell’IVA).
Fatta questa premessa, che non è cambiata da illo tempore, le modifiche sono intervenute con riferimento ai termini di emissione della fattura elettronica.
Termini di emissione della fattura elettronica
Infatti, il vigente art. 21, del predetto D.P.R. n.633/1972, recita:
“4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
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per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
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per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
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per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
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per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.
Data di effettuazione dell'operazione, emissione della fattura e trasmissione
Di conseguenza, in considerazione del fatto che la fattura è elettronica, con effetto dal 1° luglio 2019, si concedono 12 giorni per l’emissione della stessa (fino al 2018, la fattura doveva essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione; da gennaio 2019, era stato concesso un termine di 10 giorni).
L’emissione della fattura comporta la sua generazione e il suo invio al Servizio d’interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
I 12 giorni, come chiarito dalla disposizione, decorrono dalla data di effettuazione dell’operazione (si veda l’Allegato B).
Prendendo ad esempio quanto esemplificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019, n. 14/E, parag. 3.1, e supponendo che l’operazione sia effettuata il 28 settembre dell’anno N, si ha che:
- la fattura può essere emessa entro il 10 ottobre dello stesso anno N (Nella Circ. non si è potuto tener conto dell’aggiornamento legislativo che ha portato il precedente termine di emissione di 10 giorni a 12 giorni);
- quindi, la fattura, che quando era cartacea doveva essere emessa inderogabilmente entro le ore 24 dello stesso giorno 28 settembre, attualmente può essere emessa in uno qualsiasi dei giorni che vanno dal 28