Riattribuzione allo Studio delle Ritenute subite dall’Associato nel Modello Redditi 2019

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 25 settembre 2019

Come noto le ritenute d’acconto subite dagli studi associati possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni dalle quali dette ritenute provengono. E' una possibilità di non poco conto in quanto tali eccedenze di ritenute d'acconto possono essere utilizzate dall'associazione per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

 

Riattribuzione ritenute subite dall'associato allo studio: focus aspetti principali

 

L’articolo 5 del TUIR stabilisce che i redditi prodotti dalle associazioni professionali / società di persone sono imputati a ciascun associato, o socio indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

 


Nota: lo stesso principio vale anche per l'attribuzione delle ritenute d'acconto subite ovvero: ” le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.


 

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 ha disposto la possibilità che le ritenute subite dalla associazione, dopo essere state trasferite ai professionisti associati e da questi utilizzate per l’abbattimento del proprio debito IRPEF, possano essere ritrasferite, per la parte residua, alla stessa associazione per l’utilizzo in compensazione.

 

Il contenuto della circolare dell'Agenzia appena citata ha