Fattura elettronica: la data da inserire per le prestazioni di servizi

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

Fattura elettronica di prestazioni di servizi

fatturazione elettronica o e-fattura o fattura elettronica

La prestazione di servizio effettuata da chi esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente e che poi, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato, può essere individuata, sia pure in maniera astratta, attraverso l’emissione dei “DDT di riconsegna in conto lavoro”.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019, fornita a seguita di una istanza d’interpello.

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Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la propria prestazione può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (come nel caso di documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna lavori, lettera di incarico, e cosi via), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

In tal modo, vengono ritenuti “astrattamente” idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dall’istante.

 

Il parere dell’Agenzia

Nel fornire il proprio parere l’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per riepilogare i contenuti normativi in tema di fatturazione, elettronica e non, con la circolare n. 14/E del 2019 e con una serie di chiarimenti, anche in tema di emissione e compilazione dei documenti in esame.

 

La data della fattura

In particolare, viene ribadito che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633», alla luce del funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI), il quale attesta data e ora di avvenuta trasmissione del documento; è stato chiarito che:

a) «è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione»;

b) «la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione», ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale, dopo le modifiche recate dall’articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» – per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI;

c) restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA e, dunque, con particolare riferimento alla operazioni di cui alla lettera a) – ossia «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» – la possibilità di emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.

In tale eventualità, peraltro, la circolare n. 14/E ha specificato che è «possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione».

Trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

 

Più cessioni nel mese

Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

Dopo aver premesso quanto sopra, con riferimento al caso prospettato (prestazione di servizi), la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, fatta «salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto», nel commentare l’estensione della fattura differita alle prestazioni di servizi – recata dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ha evidenziato come ciò possa avvenire purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.

 

L’idonea documentazione

Sotto quest’ultimo profilo, il medesimo documento di prassi, in richiamo alla normativa nazionale e a quella dell’Unione europea cui la stessa si conforma, ha chiarito che il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.

Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astrattamente idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dall’istante.

In ogni caso, viene sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

 

Il momento di esigibilità dell’imposta

Il relativo momento coincide:

a) in generale, con il «pagamento del corrispettivo» (cfr. l’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto IVA);

b) per le prestazioni indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale «Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici» – con «il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese» (cfr. l’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA);

c) per le prestazioni, c.d. “generiche”, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto IVA, «rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito», con «il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi» (si veda l’articolo 6, comma 6, del decreto IVA);

d) fermo restando che, «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (così l’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto IVA).

 

Conclusione finale dell’Agenzia delle entrate

<<Considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione differita.

Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.

Volendo riprendere l’esempio proposto dall’istante, si ha quindi:

– 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;

– 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;

– 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;

– 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).>>.

 

25 settembre 2019

Vincenzo D’Andò