Credito di Imposta Pubblicità 2019: come ottenerlo

Anche per l’anno 2019 si ripropone l’opportunità di prenotare il credito di imposta su investimenti pubblicitari. Ecco come ottenerlo.
Ricordiamo che le domande vanno presentate nel prossimo mese di ottobre

 

Bonus Pubblicità 2019: Invio comunicazioni dall’1 al 31 ottobre 2019

 

Bonus Credito d'imposta Pubblicità 2019Il nuovo comma 1-bis dell’art. 57-bis del DL 50/2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12/08/2019, come modificato dall’art. 3-bis del DL 59/2019, infatti, dispone che per l’anno 2019 le comunicazioni per l’accesso al “bonus pubblicità” devono essere presentate per tutti i soggetti interessati, dal 1° al 31 ottobre 2019 in un’unica misura del credito d’imposta, pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati.

 

 

Beneficiari del Credito di imposta Pubblicità

 

Ricordiamo che, l’art. 57-bis DL 50/2017 (“Manovra Correttiva”), come modificato dall’art. 4 DL 148/2017 (“Collegato fiscale”), ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative, nel limite dello stanziamento delle risorse pubbliche, a favore di:

  • imprese,
  • lavoratori autonomi
  • e enti non commerciali

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

 

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

La disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018.

Dall’anno in corso, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con tale D.P.C.M. che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza.

Suddetto D.P.C.M. deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

Investimenti incrementali in pubblicità ammessi al credito d’imposta

 

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche di cui all’art. 7 c. 1 e 4 D.lgs. 70/2017 e sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il ROC e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato ROC e dotati del direttore responsabile.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile solo in compensazione tramite F24 presentato tramite i servizi telematici dall’Agenzia (che lo monitora in tempo reale).

 

 

Spese e cause d’esclusione dal credito d’imposta pubblicità

 

Risultano espressamente escluse nel calcolo del credito d’imposta:

  • i costi di intermediazione (es: fattura dell’agenzia pubblicitaria);
  • qualsiasi spesa accessoria (ancorché “funzionale o connessa” all’acquisto dello spazio pubblicitario) ;
  • le spese per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi:
    • televendite di beni/servizi di qualunque tipologia,
    • servizi di pronostici,
    • giochi o scommesse con vincite di denaro di messaggeria vocale
    • o chat-line con servizi a sovraprezzo.

 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Secondo le indicazioni del Dipartimento sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili.

Allo stesso modo, sono esclusi anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

 

 

Modalità di invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

 

La comunicazione per accedere al credito prevede due fasi: una prenotazione preventiva e una dichiarazione a consuntivo.

Ovviamente, le prenotazioni relative all’anno 2019 vanno presentate dal 1° al 31 ottobre mentre, a regime, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata nel mese di marzo.

 

Ai fini della fruizione del credito occorre presentare (nel mese di ottobre 2019) una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, secondo il modello approvato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in data 31 luglio 2018, indicando i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019; si tratta in sostanza di una sorta di prenotazione del credito

Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

 

I contribuenti che risulteranno presenti nell’elenco pubblicato successivamente sul sito del Dipartimento dell’editoria e dell’informazione, potranno utilizzare lo stesso modello, presumibilmente nel mese di gennaio 2020, per comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti nell’anno 2019 barrando la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Il modello va inviato esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite apposita piattaforma direttamente da parte del soggetto abilitato o tramite intermediario abilitato (a tal fine si applicano gli ordinari adempimenti degli intermediari: rilascio di copia della comunicazione presentata, conservazione dell’originale, ecc.).

Infine, si ricorda che tra il 1/01 ed il 31/01/2020 dovrà essere presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (cioè la consuntivazione) dove dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione precedente.

 

Credito d’imposta pubblicità superiore a € 150.000: la sezione Antimafia

 

Nel caso in cui il credito d’imposta richiesto superi € 150.000, il contribuente deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni (in via alternativa e barrando la relativa casella presente nell’apposita sezione):

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011).

 

 

A cura di Giovanna Greco

Giovedì 12 Settembre 2019