Vediamo come la Cassazione ha recentemente stabilito che i documenti tardivamente prodotti sono inammissibili in sede contenziosa ma solo se il contribuente è stato specificamente avvisato sulle conseguenze della mancata o tardiva produzione della documentazione contabile/fiscale richiesta.
Nel processo tributario il divieto di inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta – dovendo essere letto alla luce di principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, così come enunciati dall’art. 10 della L. n. 212/2000 – scatta non al mero verificarsi della mancata ostensione in sede amministrativa, bensì solo dopo che l’Ufficio ha dimostrato che l’invito alla produzione era specifico e puntuale, e conteneva altresì l’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Questi i principi fissati dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019.
Inutilizzabilità di documenti tardivamente prodotti:
l’Ordinanza n. 16725/2019 della Cassazione
La controversia e il ricorso del contribuente
Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal contribuente avverso la sentenza dei giudici regionali emiliani, che ne avevano rigettato l’appello, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento con ricostruzione sintetica del reddito.
In pratica, i giudici di seconde cure avevano ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente in sede contenziosa – nel caso di specie attestazioni relative alla percezione di dividendi – dovesse essere considerata inutilizzabile perché la stessa non era stata tempestivamente prodotta in fase amministrativa “senza un giustificato motivo”.
Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 in relazione all’art. 360 cpc comma 1, n.3.
La pronuncia della Corte
Con il pronunciamento in esame i Supremi giudici hanno dapprima messo in evidenza a tutti gli operatori che il divieto di utilizzazione nel processo tributario dei documenti non prodotti in precedenza, nella fase amministrativa, deve essere letto “alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10