Le Entrate hanno chiarito che gli interessi su mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale non possono essere detratti dall'imposta sui redditi nel caso in cui l’immobile non sia situato in Italia, nemmeno per i frontalieri.
Vediamo quindi i motivi alla base del parere dell'Agenzia e alcune nozioni e precisazioni di prassi in merito alla detrazione degli interessi passivi sui mutui.
Detrazione interessi su mutui:
è possibile detrarre anche se l'immobile è situato in Austria?
"ALFA" dichiara:
- di essere cittadino italiano residente all'estero, dove abita con la moglie e il figlio, nato nel 2018;
- di essere iscritto all’A.I.R.E. dal 1998;
- che il centro dei suoi interessi personali è da ormai 20 anni in Austria, nonostante lavori in Italia come transfrontaliero.
In particolare, il contribuente evidenzia di lavorare nella provincia di Bolzano e che, come dipendente statale, non ha la possibilità di pagare in Austria le imposte sul reddito di lavoro prodotto in Italia.
"ALFA" dichiara, inoltre, di essere proprietario con sua moglie di un appartamento in Austria, nel quale vive con la famiglia; in relazione a tale immobile chiede se può detrarre, nei limiti previsti, gli interessi passivi del mutuo ipotecario ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR.
Al riguardo il contribuente evidenzia che, non potendo pagare in Austria l’imposta sul suo reddito di lavoro, non può in tale Paese beneficiare delle detrazioni fiscali.
L'Agenzia delle Entrate si è dunque espressa in merito attraverso la Risposta ad istanza di interpello n. 218 del 28 giugno 2019.
Detrazione interessi su mutui: il parere delle Entrate
Le Entrate, nel richiamare l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Austria, ratificata dalla legge 18 ottobre 1984, n. 762, che regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati, con riferimento ai salari, agli stipendi e alle remunerazioni analoghe, pagate a fronte di un’attività di lavoro dipendente, ritiene che il reddito percepito, quale corrispettivo per l’attività di insegnante, debba essere assoggettato a tassazione esclusiva in Italia, Stato della fonte, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione.
L’istante dovrà, pertanto, effettuare in Italia