Come è noto, la Pace Fiscale prevede una particolare forma di definizione dei debiti delle persone fisiche, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, che investe gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, ex art.36-bis, D.P.R.600/73 e art.54-bis, D.P.R.633/72 e i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Come è noto, il comma 184, dell’art.1, L.145/2018, prevede una particolare forma di definizione dei debiti delle persone fisiche, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro [1], risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, che investe gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, ex art.36-bis, D.P.R.600/73 e art.54-bis, D.P.R.633/72 e i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Ai fini dell’accesso alla agevolazione in esame, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non sia superiore ad euro 20.000.
Per tali soggetti, i debiti sopra indicati possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art.30, comma 1, D.P.R.602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art.27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nel modo seguente:
Misura delle somme da versare |
16% |
qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500 |
20% |
qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500 |
35% |
qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superi |