Il “carried interest” è “una forma di incentivo riconosciuto, al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall’investimento”. Generalmente si tratta di manager (amministratori o dipendenti) di SGR o di società veicolo che effettuano gli investimenti.
Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello con interessanti chiarimenti
Il “carried interest” è “una forma di incentivo riconosciuto, al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall’investimento”
circolare dell’Agenzia delle Entrate 16.10.2017, n. 25/E – paragrafo 2.2).
Generalmente si tratta di manager (amministratori o dipendenti) di SGR o di società veicolo che effettuano gli investimenti.
La normativa di riferimento è costituita dall’art. 60 del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96. Il comma 1 di tale articolo prevede che
“i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati”,
si considerano, al ricorrere di determinati requisiti,
“in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”.
Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello (si veda il parere “censito” con il n. 50 del 12.2.2019, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia).
Nel caso specifico, è stato affermato che gli importi ricevuti dal manager cedente, che fuoriesce dalla compagine societaria di una società semplice vendendo la sua partecipazione ai rimanenti soci, assumono rilevanza fiscale come capital gain (artt. 67 e 68 TUIR).
Indice
- Aspetti generali
- Ulteriori condizioni e previsioni
- Qualche precisazione
- Quota minima e postergazione
- Il caso
- Vincoli e condizioni
- La soluzione fornita
La cessione di quote da parte di manager – Aspetti generali
Il richiamato art. 60 del D.L. n. 50/2017 offre una soluzione circa la qualificazione di proventi che le società attribuiscono ai propri manager (soggetti caratterizzati da una doppia veste, di dirigenti / amministratori e di azionisti / quotisti delle società, degli enti o degli OICR richiamati dalla stessa norma (circolare n. 25/E cit. – paragrafo 1).
Tali proventi, secondo la disposizione normativa in questione, si considerano redditi di capitale o redditi diversi se sono presenti i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) della medesima disposizione, che intendono garantire l’allineamento degli interessi e dei rischi dei manager rispetto a quelli degli altri investitori ai fini di una comune assunzione e condivisione del rischio societario.
I requisiti sono i seguenti:
- 60, comma 1, lett. a), D.L. n. 50/2017: l’impegno di investimento compl