Conferimento e successiva cessione delle partecipazioni non riqualificabile in cessione di ramo di azienda | Sentenza CTP di Bologna

di Sentenze tributarie

Pubblicato il 23 febbraio 2019

E' illegittima la riqualificazione operata dal Fisco di un'operazione di conferimento e successiva cessione delle partecipazioni in cessione di ramo di azienda: secondo i giudici bolognesi, l'imposta di registro deve essere applicata secondo la intrinseca natura degli atti e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente

Conferimento e successiva cessione delle partecipazioni in cessione di ramo di azienda - Sentenza C.T.P. di Bologna Sez. 3 n. 110 dell'11 febbraio 2019Con la sentenza della CTP di Bologna 11.02.2019, n. 110 (sezione 3), difensori Gabriella Antonaci e Mirko Zilli, i giudici di primo grado hanno dichiarato illegittima la riqualificazione operata dall'Ufficio di un'operazione di conferimento e successiva cessione delle partecipazioni in cessione di ramo di azienda.

Ad avviso della Commissione, la nuova versione dell'art. 20 del DPR 131/1986, data dall'art. 1, comma 87 della L. 27.12.2017, n. 205, non avrebbe natura interpretativa, dovendosi desumere che l'imposta di registro debba essere applicata secondo la intrinseca natura degli atti e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, e che il relativo accertamento debba essere effettuato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

 

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