Con il Provvedimento Prot. n. 10659/2019 del 15 gennaio 2019 sono stati approvati il Modello Iva/2019 e il modello Iva Base/2019 con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2018 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Vediamo di seguito le novità dei modelli di dichiarazione IVA rispetto allo scorso anno.
I quadri della dichiarazione Iva 2019 periodo 2018
Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:
- il frontespizio composto di due facciate;
- un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG),che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I quadri VB - VI - VN e VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.
L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2019 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017.
I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata.
I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2018 deve essere presentata nel perio