Assegni senza apposizione di clausola di non trasferibilità

Il Decreto Fiscale di fine 2018 ha previsto, durante l’iter di conversione in legge, una soluzione per gli assegni emessi senza aver indicato la clausola di non trasferibilità laddove l’importo del mezzo di pagamento sia di pari o superiore a 1.000 euro. Tale norma dovrebbe sanare la sproporzione fra le sanzioni antiriciclaggio e l’omissione di chi usa male i vecchi assegni

Assegni senza apposizione di clausola di non trasferibilitàIl decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto, durante l’iter di conversione in legge, una soluzione per gli assegni emessi senza aver indicato la clausola di non trasferibilità laddove l’importo del mezzo di pagamento sia di pari o superiore a 1.000 euro.

Il problema: le sanzioni sproporzionate

Il problema è nato dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2018. Prima dell’intervento del legislatore le sanzioni erano inferiori ed erano comprese tra l’1 e il 40% dell’importo pagato con l’assegno trasferibile (con un minimo di 3.000 euro), quindi emesso in violazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2017. L’intervento normativo dell’ultima estate ha modificato i criteri di determinazione della sanzione elevandola ad un importo compreso tra 3.000 e 50.000 euro.

In precedenza, prima dell’approvazione del citato decreto legislativo n. 90/2017, coloro che avevano commesso la violazione in rassegna, erano in grado di risolvere il problema con il pagamento di una somma di modesta entità per effetto dell’oblazione.

L’oblazione consiste nella possibilità offerta al trasgressore di una norma di pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta per definire più rapidamente il procedimento amministrativo sanzionatorio. L’infrazione non deve superare l’importo di 250.000 euro. Inoltre, la possibilità non è esercitabile dai soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per un’analoga violazione.

L’oblazione consente di pagare due volte il minimo della sanzione prevista. Conseguentemente tale importo risulta così ora incrementato dal 2 per cento del valore dell’assegno emesso senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità, ad un importo minimo di 6.000 euro (due volte la sanzione minima di 3.000 euro).

Si consideri ad esempio il caso in cui sia stato emesso un assegno libero il cui importo ammonta a 4.000 euro. La sanzione minima, secondo le regole in vigore prima dell’estate 2018, era comunque pari a 3.000 euro, ma il calcolo dell’oblazione doveva comunque essere effettuato senza tenere conto del minimo. L’oblazione doveva essere calcolata nella misura pari al 2 per cento dell’assegno trasferito, quindi nell’esempio sarebbe risultata pari a 80 euro. In conseguenza dell’inasprimento delle sanzioni (cfr D.Lgs n. 90/2017) se si intendeva evitare il rischio dell’irrogazione di una sanzione molto elevata, che avrebbe potuto raggiungere anche la soglia di 50.000 euro, il soggetto interessato avrebbe dovuto versare – a seguito dell’oblazione – l’importo di 6.000 euro.

L’art. 9 – bis del recente decreto – legge n. 119/2018 ha nuovamente ridotto le sanzioni applicabili per gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro, privi della clausola di non trasferibilità.

Assegni privi della clausola “non trasferibile”: la riduzione delle sanzioni

L’articolo 9 – bis in rassegna ha previsto, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 49, comma 5 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di antiriciclaggio (n. 231/2007), la riduzione delle sanzioni qualora gli assegni emessi siano di importi inferiori a 30.000 euro. In tale ipotesi la penalità minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito.

Tornando all’esempio precedente, quindi nel caso in cui l’assegno sia pari a 4.000 euro, la sanzione minima sarà pari a 400 euro, cioè il 10 per cento dell’importo trasferito.  La disposizione si applica solo qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo.

In buona sostanza, l’applicazione della nuova sanzione minima sarà possibile esclusivamente laddove non si verifichino circostanze che facciano ipotizzare un’operazione di riciclaggio, desumibile dalla natura dell’attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti coinvolti.

Ad esempio, la nuova disciplina si applicherà se l’assegno trasferibile è stato utilizzato per pagamenti occasionali e documentati quali acquisti di autoveicoli o altri mezzi di trasporto, spese mediche, donazioni ai figli, etc. In questi casi la sanzione irrogata sarà ragionevolmente non superiore al 10 per cento dell’importo trasferito.

Le nuove disposizioni sono destinate a essere applicate «anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge», ossia al 24 ottobre 2018.

Nicola Forte

26 febbraio 2019