Quali sono le sanzioni in caso di mancata o tardata emissione della fattura elttronica elettronica? Quali sono i casi di obbligo di emissione dell’autofattura elettronica a fronte di una fattura non ricevuta? Provbiamo a rispondere ai dubbi dei nostri lettori…
Premessa
Si assiste in questi giorni ad una certa apprensione dei contribuenti e dei loro consulenti, avallata anche dalla stampa specializzata, relativamente al fatto che la moratoria delle sanzioni sulla tardività di emissione delle fatture e delle autofatture “denuncia” in formato xml fino al 30/06/2019 per i contribuenti trimestrali, allargata al 30/09/2019 per i soli contribuenti mensili, possa considerarsi addirittura una “beffa” per il cessionario/committente che finirebbe per pagare sanzioni, ancorché ridotte al 20%, non riuscendo materialmente ad emettere nei termini l’autofattura “denuncia” per la dovuta regolarizzazione qualora non avesse ricevuto la fattura in formato elettronico entro i canonici 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione.
Come sappiamo l’art. 6, comma 8, lettera a) del D.lgs. 471/1997 dispone che se il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione è tenuto a presentare all’ADE di competenza (rectius dal 01.01.2019 inviare tramite il SdI), “previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare (c.d. autofattura “denuncia”) dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni”.
L’art. 10 del D.L. 119/2018, modificando l’art. 1, comma 6, del D.lgs. 127/2015, dispone che “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti (si tratta d