Con il presente contributo ci occupiamo specificatamente dei termini di decadenza ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni
L’art. 76 del D.P.R.n.131 del 1986 – titolato decadenza dell’azione della finanza – si occupa specificatamente dei termini di decadenza ai fini dell’imposta di registro.
Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/86, l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui, a norma degli artt.13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio.
Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19 (denuncia di eventi successivi alla registrazione[1]).
In forza del successivo art.1-bis, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art.52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
Il comma 2 dispone che, salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
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- dalla richiesta di registrazione, s