L’Agenzia delle Entrate ha fornito le procedure da seguire per le ipotesi di fattura trasmessa e poi scartata, tuttavia non ha precisato quali possano essere le sanzioni irrogabili in tali ipotesi. Anche le recenti risposte pubblicate non hanno contribuito a fornire chiarimenti in merito
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/2018 ha fornito le procedure da seguire per le ipotesi di fattura trasmessa e poi scartata. Tuttavia l’Ae non ha precisato quali possano essere le sanzioni irrogabili in tali ipotesi.
La fattura ritrasmessa entro 5 giorni si considera tempestivamente emessa alla data della emissione della fattura originaria. Oltre tale termine la fattura trasmessa in sostituzione non sana la violazione della tardiva emissione della fattura originaria scartata.
Il provvedimento dell’AE 89757 del 30 aprile 2018 al paragrafo 2 precisa che, le fatture trasmesse sono oggetto di metodici controlli volti a verificare la corretta compilazione formale della fattura con particolare riferimento ai dati obbligatori previsti dal comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/1972 e ai dati richiesti dalle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento (il codice destinatario per esempio).
Se la fattura, per effetto dei suddetti controlli è scartata, si considera non emessa.
Le procedure di controllo richiedono un tempo compreso tra pochi minuti e 5 giorni.
I CONTROLLI DELLE FATTURE
- Verifica della data della fattura che non può essere POSTERIORE A QUELLA DELL’INVIO;
- Verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva;
- Verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale