Il Decreto Dignità introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dopo le novità introdotte dal legislatore con la Manovra Correttiva 2017 che ha fortemente riveduto tale tipologia di prestazioni; è necessario quindi questo utilissimo approfondimento sulle novità della materia
Il Decreto Dignità introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dopo le novità introdotte dal legislatore con la Manovra Correttiva 2017 che ha fortemente riveduto tale tipologia di prestazioni
L’art. 2-bis, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, meglio conosciuto come il Decreto Dignità, convertito con modifiche in legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018), rubricato “Disposizioni in materia di prestazioni occasionali”, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali contenute nell’art. 54-bis del D.L. 50/2017, meglio conosciuta come la Manovra Correttiva 2017.
Le modifiche introdotte dalla Manovra Correttiva 2017
Con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio conosciuta come la “Manovra Correttiva 2017”, sono state introdotte importanti novità oltreché di carattere fiscale anche in materia di lavoro; il decreto è stato convertito con modifiche, nella legge 21 giugno 2017, n.96.
In particolare, in sede di conversione con modifiche del citato decreto legge 50/2017, l’articolo 54-bis introduce una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Tali norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l’altro, per:
- i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività professionale o di impresa e gli altri casi;
- nell’ambito di questi ultimi, un’ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione.
Un’altra distinz