L’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) svolte da soggetti non residenti, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS. In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Vediamo quindi nel dettaglio quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera
Con la Circolare n. 102 del 16 ottobre 2018, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) svolte da soggetti non residenti, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).
In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Vediamo quindi nel dettaglio quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.
Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario
I principali criteri per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.
Principio dell’unicità e principio di territorialità
In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un s