La riforma della giustizia tributaria

Ormai i tempi sono maturi per procedere ad una necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, con l’obiettivo principale di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso e, soprattutto, non più dipendente dal MEF ma rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza. In tale contesto, sarebbe da salutare con favore un provvedimento legislativo volto a reintrodurre una generale definizione delle liti fiscali pendenti. Due i disegni di legge che riguardano la riforma della giustizia tributaria (n. 243/2018) e la definizione delle liti fiscali pendenti (n. 244/2018) che ci si auspica vengano approvati dal legislatore

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LA C.D. “RIVOLUZIONE FISCALE” IN VISTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 – LA NECESSARIA ED URGENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PREMESSA

TUTTI AUSPICANO LA RIFORMA

I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE E DALLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LE COMMISSIONI TRIBUTARIE OGGI

IL MIO PROGETTO DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: LA “QUARTA MAGISTRATURA”

DISEGNO DI LEGGE N. 243/2018 (“ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA”)

DISEGNO DI LEGGE N. 244/2018 (“DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI” – C.D. PACE FISCALE)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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LA C.D. “RIVOLUZIONE FISCALE” IN VISTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 – LA NECESSARIA ED URGENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PREMESSA

Ormai i tempi sono maturi per procedere ad una necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, con l’obiettivo principale di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso e, soprattutto, non più dipendente dal MEF ma rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza, come testualmente previsto dall’art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Infatti, restano ancora oggi irrisolti i nodi centrali del problema, legati alla necessaria riforma ordinamentale della giurisdizione tributaria, che riguardano l’introduzione o meno della figura del giudice tributario, occupato a tempo pieno ed esclusivo nell’attività giudiziaria, adeguatamente retribuito e quello dell’autonomia gestionale ed organizzativa dal MEF, che, si ricorda, è parte nel procedimento tributario.

In tale contesto, sarebbe da salutare con favore un provvedimento legislativo volto a reintrodurre una generale definizione delle liti fiscali pendenti, come previsto un tempo dall’art. 16 della Legge n. 289/2002.

Va detto che per tanti anni si è fatto un gran parlare della riforma della giustizia tributaria, ma si è dovuto constatare che le iniziative emerse si sono caratterizzate da superficialità ed improvvisazione, risultando sostanzialmente velleitarie ed alla fine irrealizzabili (proposta di legge n. 3734/2016; disegno di legge del 15/02/2017; disegno di legge n. 2438/2016 – Senato presentato dal Sen. Naccarato intitolato “Attribuzione alla Corte dei Conti in materia di contenzioso tributario”).

Si fa presente che in tre anni, dal 2013 al 2016, sono stati presentati in Parlamento sei disegni di legge di riforma della giustizia tributaria:

  • disegno di legge n. 319 presentato al Senato il 26 marzo 2013, predisposto dal CNEL;
  • disegno di legge n. 988 presentato al Senato il 1° agosto 2013, di iniziativa del Sen. Giorgio Pagliari ed altri (rinvio ad un mio articolo sull’argomento pubblicato il 05 settembre 2013 su www.studiotributariovillani.it);
  • proposta di legge n. 1936 presentata alla Camera il 09 gennaio 2014 dall’On. Sandra Savino;
  • disegno di legge n. 1593 presentato al Senato il 06 agosto 2014 dalla Sen. Gambaro, che ha ripreso integralmente il mio progetto di legge e che è stato in larga parte ripreso dal D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 (parziale riforma del processo tributario);
  • proposta di legge n. 3734 presentata alla Camera l’08 aprile 2016 a firma degli Onorevoli Ermini, Ferranti e Verini;
  • disegno di legge n. 2438 comunicato alla Presidenza del Senato il 09 giugno 2016 dal Sen. Naccarato, come sopra esposto.

Si deve, pertanto, ritenere che oggi tutti i contribuenti, i professionisti e gli stessi giudici tributari si attendono una necessaria riflessione ed un preciso impegno politico di un avveduto legislatore sulla assoluta esigenza di una riforma di questa giurisdizione, ormai non più oltre rinviabile.

In proposito, è noto che le connesse problematiche sull’indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice sono oggetto di particolare attenzione ed attualità anche per il giudice tributario, in considerazione del suo particolare status. Per giungere a tale risultato occorrono interventi di carattere radicale, che ignorino le inevitabili pressioni di carattere corporativo.

Occorre, in sostanza, superare quella considerazione di “secondo lavoro” cui dedicarsi nei ritagli di tempo affannosamente sottratti all’occupazione principale.

Oltretutto, una più elevata professionalità dei giudici tributari di merito appare in grado di rendere più “resistibili” le relative sentenze e ridurre ragionevolmente l’accesso alla fase di legittimità della Corte di Cassazione, con conseguente ricaduta virtuosa sui tempi della giustizia tributaria (Italia Oggi di mercoledì 20 giugno 2018).

È necessario, infatti, uscire dall’ambiguità di fondo di una magistratura costituita da soggetti già impegnati in una diversa attività professionale, così da mantenere una sorta di giudice dopolavorista a cottimo la cui figura risulta irrimediabilmente pregiudicata da un sistema che non può ancora funzionare a lungo.

Le Commissioni tributarie decidono su questioni di grande rilevanza economica, che richiedono elevata professionalità e specializzazione nella materia tributaria, ma soprattutto si avverte la necessità di un giudice dedicato a tempo pieno, che possa tutelare i diritti dei cittadini-contribuenti e garantire un corretto utilizzo della leva fiscale che risponda ai criteri di una moderna economia.

Del resto, anche le principali Carte internazionali dei diritti, nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di “accesso alla giustizia”, affermano che tale diritto deve essere esercitato dinanzi al giudice – lato sensu – “competente” secondo le leggi nazionali (cfr., ad esempio, l’art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: «Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali [….]»; l’art. 14, prf. 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881: «Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito dalla legge [….]»; l’art. 6, prf. 1, della CEDU: «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza [….] davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge [….]»; l’art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente [….] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» (rinvio al mio articolo, scritto insieme alla Collega Lucia Morciano, pubblicato in NEOTEPA n. 2/2017, pagg. 35 – 47).

Ferma, dunque, la garanzia della precostituzione per legge di qualsiasi giudice rispetto alla singola regiudicanda, l’utilizzazione, in sede internazionale, del generico termine “competente” dipende dall’ovvia considerazione che l’ordinamento giurisdizionale degli Stati contraenti può differire, tra l’altro, anche a seconda che sia stabilito un sistema di organizzazione della giustizia “monistico” ovvero “pluralistico” come certamente in Italia (principi esposti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 29 e 30 depositate il 05 gennaio 2016).

Un sistema di reclutamento che ponga l’accento sulla preparazione professionale dei giudici tributari, sulla loro vocazione effettiva di tale funzione, nonché sul superamento del carattere puramente onorario di tale settore della Giustizia, cui non può essere estraneo un conseguente e dignitoso riconoscimento economico (oggi, zero euro per le sospensive e 15 (quindici!!) euro nette a sentenza depositata, indipendentemente dal valore della causa!!), che può senz’altro contribuire a rafforzare il sentimento di identificazione del componente della Commissione tributaria con la Giurisdizione, il senso di appartenenza al sistema – Giustizia, e renderlo più insensibile ad indebite pressioni esterne.

In definitiva, si deve rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente, garantendo la terzietà dell’organo giudicante, come negli ultimi venti anni ho sollecitato con 240 interventi (105 convegni; 66 corsi; 46 seminari di studio; 23 videoconferenze e 35 libri), oltre a centinaia di articoli sull’argomento (rinvio al mio articolo “Richiesta al nuovo Governo: riforma della giustizia tributaria” pubblicato il 12 giugno 2018 dal Commercialista Telematico). A tal proposito, mi permetto segnalare il mio primo libro <<Per un “Giusto” processo tributario>> – Congedo Editore – del 25 gennaio 2000, pubblicato sul mio sito www.studiotributariovillani.it.

Oltretutto, la riforma della giustizia tributaria può determinare maggiori investimenti ed attrazioni di capitali e risorse, tenendo conto che la difficoltà della materia tributaria necessita di giudici professionali, altamente competenti e qualificati.

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Avv. Maurizio Villani

7 settembre 2018

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