In tema di responsabilità solidale in caso di appalti di opere e servizi tra committente e appaltatore con riferimento a trattamenti retributivi, TFR, contributi e premi assicurativi, in origine era prevista una deroga alla responsabilità solidale qualora la contrattazione collettiva avesse previsto specifiche procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti. Ebbene, dopo la soppressione della possibilità di deroga alla responsabilità solidale, alcuni dubbi sono rimasti irrisolti fino alla pubblicazione della risposta da parte del Ministero del Lavoro
L’art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale in caso di appalti di opere e servizi tra committente e appaltatore con riferimento a trattamenti retributivi, TFR, contributi e premi assicurativi. Prima del D.L. n. 25/2017 tale disposizione prevedeva anche una deroga alla responsabilità solidale qualora la contrattazione collettiva avesse previsto specifiche procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti. Ebbene, dopo la soppressione della possibilità di deroga alla responsabilità solidale, alcuni dubbi sono rimasti irrisolti fino alla pubblicazione della risposta all’Interpello n. 5/2018 da parte del Ministero del Lavoro.
L’excursus normativo in materia di responsabilità solidale negli appalti
Il Decreto Legislativo n. 276/2003, all'articolo 29, comma 2, fino a qualche anno fa prevedeva – prima cioè della modifica apportata con l'articolo 2 del D.L. 17 marzo 2017 n. 25, convertito con L. n. 49/2017 – l’esclusi
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