La cessione del credito IVA rappresenta uno degli istituti attraverso cui è facilmente ottenibile della liquidità immediata per le imprese. Solo il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale può essere ceduto.
Questo in base a quanto disposto dall’art. 38-bis DPR 633/72. ai fini della cessione del credito Iva annuale chiesto a rimborso, è necessario notificare all’ufficio delle Entrate territorialmente competente l’avvenuta cessione del credito. Così come previsto dall’articolo 69 R.D. 2440/23.
Tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Con l’obbligo, per il cedente, di inviarne copia autentica al suddetto ufficio.
Rif. Normativi:
Risoluzione 39/E del 28 marzo 2017
DM 384/1997
Cassazione 12455/2001
Cassazione 12552/2016
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La cessione del credito - Premessa
La cessione del credito rappresenta uno degli istituti attraverso cui è facilmente ottenibile della liquidità immediata per le imprese.
Con la cessione del credito, quest’ultimo, mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato (secondo il principio consensualistico, tipico dei contratti a effetti reali), passa da un soggetto a un altro. L’obbligazione trasferita, pertanto, rimane inalterata in tutti i suoi elementi, salvo che dal lato soggettivo, in cui si ha una “successione del credito a titolo particolare”.
La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione IVA, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio. L’atto deve contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo