Statuto, atto costitutivo e delibere assembleari non sono atti pubblici, che possono essere messi in discussione solo attraverso querela di falso. Risulta invece applicabile al processo tributario l’art. 214 c.p.c., in tema di disconoscimento di scrittura privata, sicché la parte, che dichiara che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura su cui l’Amministrazione fonda la pretesa creditoria non le appartiene, può limitarsi a disconoscerla, incombendo alla controparte l’onere di proporre istanza di verificazione
Statuto, atto costitutivo e delibere assembleari non sono atti pubblici, che possono essere messi in discussione solo attraverso querela di falso. Risulta invece applicabile al processo tributario l’art. 214 c.p.c., in tema di disconoscimento di scrittura privata, sicché la parte, che dichiara che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura su cui l’Amministrazione fonda la pretesa creditoria non le appartiene, può limitarsi a disconoscerla, incombendo alla controparte l’onere di proporre istanza di verificazione.
***
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14965 del 08/06/2018, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di associazioni non commerciali, disconoscimento delle scritture private e valore probatorio dei verbali d’assemblea.
Nel caso di specie, una contribuente impugnava gli avvisi di accertamento ed atti di contestazione dei redditi di partecipazione, e relative sanzioni, determinati ex art. 5, D.P.R. n. 917 del 1986, in forza di un PVC, redatto a carico di un’Associazione Culturale, in quanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, operante come società di fatto.
La contribuente affermava invece di essere estranea alla predetta associazione, di non aver mai sottoscritto atti o verbali