La Suprema Corte di Cassazione ha fornito una chiara posizione interpretativa in ordine al perimetro applicativo delle disposizioni inerenti il “segreto professionale” dei consulenti, con specifico riferimento ai divieti di utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni intercorse tra questi ultimi ed i propri clienti
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14007 del 26 marzo 2018, ha fornito una chiara posizione interpretativa in ordine al perimetro applicativo delle disposizioni inerenti il segreto professionale dei consulenti tributari, con specifico riferimento ai divieti di utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni intercorse tra questi ultimi ed i propri clienti, come previsto dall’art. 271, comma 2 c.p.p..
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare come l’art. 200 c.p.p. espressamente preveda che, tra gli altri, gli “esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale” non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.
Con riguardo agli esercenti la professione di commercialista, l’art. 5 del D.Lgs. 28-6-2005 n. 139 – nel riprendere quanto già previsto dal D.P.R. 27-10-1953 n. 1067 – dispone che gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale; nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
Con riferimento ai divieti di utilizzabilità, il comma 2 dell’art. 271 c.p.p. prevede espressamente che non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nel citato art. 200 – tra i quali – i commercialisti, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
Ciò premesso, nella suindicata pronuncia la Suprema Corte – nel chiarire che il divieto di utilizzazione del contenuto delle intercettazioni delle comunicazioni delle persone sottoposte al segreto professionale, quando collegato a fatti conosciuti in ragione della professione esercitata, è posto a tutela delle medesime categorie e del correlato esercizio dell’attività professionale – statuisce che tale limite è operante solo allorquando vi sia una pertinenzialità tra le conversazioni captate e la prestazione assicurata al cliente; di converso, non può parlarsi di inutilizzabilità per il contenuto delle conversazioni intercettate che non siano pertinenti all’attività professionale svolta e non riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata.
Nel caso di specie, pertanto, l’organo giudicante afferma la possibilità di utilizzare le risultanze delle comunicazioni intercorse tra un con