La gestione delle operazioni doganali è soggetta a forti rigidità burocratiche: analizziamo un caso relativo al rilascio in ritardo del certificato d’origine della merce e dell’impatto fiscale di tale ritardo. Dato l’attuale sistema fiscale, è bene che il soggetto importatore esamini e controlli a fondo, per ciascuna spedizione, tutta la documentazione commerciale, di trasporto e fiscale a corredo delle importazioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5997 dell’8.3.2017, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di contenzioso doganale e certificato d’origine.
Il certificato di origine, di regola, è rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione.
Nel caso però in cui la spedizione sia già avvenuta, il rilascio del certificato di origine è consentito a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del richiedente e dietro presentazione dei documenti giustificativi dell’avvenuta spedizione, quali lettera di vettura, polizza di carico, fattura col visto uscire della dogana italiana, ecc.
Di solito, il motivo per cui viene richiesto un certificato a posteriori è per merce già spedita, ma ferma presso la Dogana di destino in attesa di sdoganamento.
Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di non avere richiesto in precedenza altro certificato di origine a fronte della stessa spedizione.
E’ necessario infine che, nel riquadro 5 del certificato d’origine a posteriori, sia inserita la dicitura “Certificato emesso a posteriori”.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la ricorrente Agenzia delle Dogane censurava d