Impugnazione delibera sociale e sopravvenuta carenza di legittimazione processuale per perdita status di socio

La possibilità di impugnare una delibera assembleare è legata allo status di socio; non è possibile impugnare la delibera per il socio decaduto a seguito di causa legale in discussione

La sopravvenuta perdita della qualità di socio – in corso di causa – a seguito del sopravvenuto totale azzeramento per perdite del capitale sociale, e sua successiva costituzione mediante delibera di aumento del capitale sociale alla quale l’ex socio non abbia aderito dopo aver impugnato una precedente deliberazione, comporta la perdita della sua legittimazione attiva.

Il venir meno dello status di socio, impedisce al giudice di pronunciare l’eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perché è venuto meno nell’attore il potere di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e anche l’esistenza del diritto azionato in giudizio deve infatti permanere intatta sino al momento della pronuncia del giudice.

Decisione: Sentenza n. 10985/2017 Tribunale di Milano – Sez. Spec. in materia di impresa

Massima

La legittimazione ad agire costituisce una delle condizioni dell’azione giudiziale, che devono sussistere sia al momento della proposizione fdella domanda, sia al momento in cui il giudice si pronuncia su di essa.

Tale principio si applica anche con riguardo alle azioni promosse per fare annullare le deliberazioni assembleari societarie nelle società di capitali.

Quando la legittimazione attiva spetta ai soci, sempre che gli stessi non abbiano concorso essi stessi positivamente all’adozione della deliberazione e purché il venir meno della qualità di socio non sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità si contesta, nell’azione di annullamento – a differenza di quello che accade in caso di delibere assembleari affette da nullità ai sensi dell’art. 2379 c.c. – per esercitare l’azione di annullamento non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente) dimostri l’esistenza di un proprio interesse ad agire, essendo questo implicito nella sua qualità di socio.

La sopravvenuta perdita della qualità di socio a seguito del sopravvenuto totale azzeramento per perdite del capitale sociale, e sua successiva costituzione mediante delibera di aumento del capitale sociale alla quale l’impugnante non abbia aderito, comporta la perdita della legittimazione attiva.

Il venir meno, in corso di causa, dello status di socio, impedisce al giudice di pronunciare l’eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perché è venuto meno nell’attore il potere di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, né vale diversamente anche qualora si aderisca all’opinione che l’impugnazione tuteli il diritto sul piano sostanziale, perché anche l’esistenza del diritto azionato in giudizio deve infatti permanere intatta sino al momento della pronuncia del giudice (Cass. 26842/2008).

Osservazioni

L’orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito è consolidato nel ritenere che lo status di socio debba persistere fino al momento della pronuncia sulla richiesta annullabilità della delibera assembleare impugnata.

Anche se tale limitazione non riguarda il diverso caso della nullità della deliberazione, è fondamentale tenere presente che la perdita dello status di socio in corso di causa comporta la perdita di legittimazione processuale per la domanda di annullamento di una delibera societaria.

In situazioni in cui la società genera ingenti perdite, e in cordo di causa venga azzerato il capitale e ricostituito mediante delibera, il socio impugnante deve valutare l’opportunità di mantenere la partecipazione nell’ente societario, se del caso anche con una sola azione o una minima quota del capitale ricostituito., proprio al fine di non perdere lo status di socio e, conseguentemente, la legittimazione attiva nella proposta impugnazione, con l’ulteriore e paradossale conseguenza di essere anche condannato alle spese da parte del giudice.

Giurisprudenza rilevante

Cassazione n.  20071/2017
Cassazione n. 26842/2008

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Art. 2364 – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Art. 2377 – Annullabilità delle deliberazioni

Art. 2379 – Nullità delle deliberazioni

Art. 2436 – Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Art. 2479 – Decisioni dei soci

Art. 2479-bis – Assemblea dei soci

Art. 2479-ter – Invalidità delle decisioni dei soci

7 maggio 2018

Fulvio Graziotto

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