Gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria ed i Reparti della Guardia di Finanza possono esercitare l’accesso presso i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di attività economiche anche senza o contro il consenso di chi ha la disponibilità di tali luoghi; lo Statuto del Contribuente ammette la possibilità che la verifica venga svolta in luoghi diversi dalla sede in cui opera il soggetto ispezionato
Come noto, gli artt. 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, consentono all’Amministrazione Finanziaria ed ai Reparti della Guardia di Finanza di eseguire – nei confronti dei contribuenti – accessi, ispezioni documentali, verifiche e ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento in materia di I.V.A. e II.DD. e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.
Per quanto concerne l’accesso presso i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di attività economiche – come emerge da una lettura sistematica delle richiamate norme con le disposizioni di cui all’art. 12 della Legge n. 212/2000 – gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria ed i Reparti della Guardia di Finanza possono esercitare tali potestà, anche senza o contro il consenso di chi ha la disponibilità di tali luoghi, purché siano tali da arrecare la minore turbativa