Laddove il regime contabile della contabilità semplificata non abbia consentito al contribuente di compensare il reddito dell’esercizio con le perdite degli esercizi precedenti, ci si chiede se è possibile ritrattare la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità di insorgenza della perdita, al fine di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e così accedere al regime della “portabilità” a nuovo delle perdite
Come sappiamo[1], il regime contabile adottato dal contribuente si riverbera, dal punto di vista operativo, sui criteri di utilizzo delle perdite fiscali di periodo, vale a dire la portabilità a nuovo delle perdite (se trattasi di soggetto in contabilità ordinaria) ovvero la loro compensazione nell’ambito della posizione reddituale complessiva del soggetto d’imposta, senza possibilità di riporto in avanti (se trattasi di soggetto in contabilità semplificata).
Ciò stante, laddove il regime contabile utilizzato della contabilità semplificata non abbia consentito al contribuente di compensare il reddito dell’esercizio con le perdite degli esercizi precedenti (perché, come visto, il regime della contabilità semplificata non consente il riporto in avanti delle perdite), ci si chiede: è possibile ritrattare la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità di insorgenza della perdita al fine di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e così accedere al regime della “portabilità” a nuovo delle perdite?
In caso affermativo, sarebbe legittimo che il contribuente “minore”, pur adottando inizialmente il naturale regime della contabilità semplificata[2], revochi “ex tunc” quella tenuta contabile per adottare, ora per allora, la condotta cosiddetta “concludente” della contabilità ordinaria[3], dando seguito alle necessarie opzioni nella dichiarazione[4].
Da certi punti di vista, l’ipotesi descritta potrebbe essere interpretata come un’acuta politica di pianificazione fiscale, posto che – come vedremo – la ritrattazione della dichiarazione dei redditi è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, ma, per quanto appresso dato conto, non possono essere sottovalutate le debolezze di tale soluzione, debolezze che in questo caso rendono l’efficacia della ritrattazione fortemente aggredibile da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il caso concreto
Un contribuente avvia l’attività nel 2014 con codice ATECO 563000 – Bar ed altri esercizi simili senza cucina.
Nel mese di settembre 2015, in sede di presentazione del Modello UNICO 2015 per l’anno 2014, il contribuente ha compilato il quadro RG – “Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata” nel quale ha indicato la perdita di circa 28 mila euro. Nel modello IVA non è stato “flaggato” il rigo VO20 “REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, DPR. 600/1973)”.
In una seconda fase, in sede di compilazione del Modello UNICO 2016 per l’anno 2015, anno per il quale il contribuente ha conseguito il reddito di circa 36 mila euro, il contribuente medesimo ha presentato, nel mese di settembre 2016, il modello Unico 2015 integrativo per l’anno precedente 2014 nel quale è riportata la compi