L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che è finalizzata ad analizzare i regimi agevolati che il nostro sistema tributario prevede in favore di persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. La guida dal titolo “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia”, analizza le misure agevolative in favore di persone fisiche che si trasferiscono in Italia; altre agevolazioni sono state emanate recentemente; in ogni caso, le agevolazioni hanno un intento comune: attirare risorse umane in Italia
Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che è finalizzata ad analizzare i regimi agevolati che il nostro sistema tributario prevede in favore di persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate con la guida dal titolo “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia” del febbraio 2018, pubblicata sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il 22 marzo 2018, analizza le misure agevolative in favore di persone fisiche che si trasferiscono in Italia e che sono in vigore da diversi anni; altre agevolazioni sono state emanate recentemente; in ogni caso, le agevolazioni hanno un intento comune: attirare risorse umane in Italia.
LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA |
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DOCENTI E RICERCATORI | ESENZIONE per 4 ANNI del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia |
LAVORATORI “IMPATRIATI” | ESENZIONE per 5 ANNI del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia |
NUOVI RESIDENTI | IMPOSTA SOSTITUTIVA per 15 ANNI sui redditi prodotti all’estero: 100.000 euro annui (25.000 per ogni familiare) |
La residenza fiscale
L’articolo 2, del DPR 917/86 (comma 2), considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Le nozioni di residenza e domicilio sono mutuate dalla disciplina civilistica (articolo 43 del codice civile), che definisce
- la “residenza” come il luogo di dimora abituale
- e il “domicilio” come la sede principale dei propri affari e interessi.
Queste due condizioni sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Gli incentivi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia (salvo quanto previsto per il regime dei neo-residenti, di cui all’articolo 24-bis del DPR 917/86), avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi.
Secondo quanto stabilito dal comma 2-bis, dell’articolo 2, del DPR 917/86, sono considerati residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini it