Quando, in sede di ammissione al passivo, sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto
Quando, in sede di ammissione al passivo, sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto.
Questo è il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14648 del 13 giugno 2017, nel giudizio di ultima istanza nato a seguito dell’impugnazione di un verdetto reso dal Tribunale di Palermo in una opposizione allo stato passivo proposta dall’agente Riscossione Sicilia s.p.a. nei confronti del Fallimento.
Nell’occasione, il Tribunale aveva respinto l’eccezione, proposta proprio dall’esattore, di difetto di giurisdizione a conoscere dell’eccezione, sollevata dal curatore, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella; in specie, il giudice siciliano aveva ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, la competenza giurisdizionale del giudice tributario doveva ritenersi esaurita insieme ed in conseguenza della sopravvenuta incontrovertibilità della pretesa, che si determina con la notifica della cartella non seguita da impugnazione.
Sul fronte contrario si poneva, ovviamente, la tesi dell’Agente della riscossione innanzi la Suprema Corte, intesa a sostenere che – nella descritta ipotesi – dovesse v