in caso di risoluzione anticipata dell’incarico al revisore contabile quali sono gli adempimenti che devono tenere il revisore e la società revisionata? quali adempimenti spettano al collegio sindacale? Analizziamo anche il caso di revoca per giusta causa e di dimissioni del revisore – l’articolo è corredato del facsimile di verbale per il collegio sindacale
La normativa di riferimento riguardante le ipotesi di revoca, dimissioni e risoluzione di un contratto di revisione legale risiede nel testo dell’art. 2359, c.c., nonché nel D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, nel D.Lgs. 17.7.2016, 135, e nei provvedimenti attuativi disciplinati con D.M. 28.12.2012, n. 261 e D.M. 8.1.2013, n. 16.
Esaminiamo le singole fattispecie che determinano l’interruzione del rapporto tra società sottoposta a revisione legale ed organo di controllo contabile.
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER GIUSTA CAUSA
La revoca dell’incarico di revisione (ex art. 3 del D.M. n. 261/2012) è una facoltà concessa all’assemblea dei soci che, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvede contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
Sono nulli, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa.
Le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e’ divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
Secondo quanto previsto dall’art. 2359, c.c. si verte nelle fattispecie di giusta causa, e quindi senza la possibilità del revisore legale di ricorrere in sede civile per richieste di risarcimento, in queste circostanze:
– cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
– cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato nel rispetto dei principi di revisione;
– cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
– sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l’incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
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