la Cassazione ha ritenuto illegittima la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base del valore definito dall’acquirente in accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro
Con la sentenza n. 27783 del 22 novembre 2017, la Cassazione ha ritenuto illegittima la determinazione della plusvalenza sulla base del valore definito dall’acquirente con accertamento con adesione. “Va, difatti, osservato, che il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva aII’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (ex plurimis, Cass. n. 16254 del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all’art. 5, 3° comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (in termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del 2017)”.
Nota alla sentenza
L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015, in G.U. n.220 del 22 settembre 2015, norma entrata in vigore il 7 ottobre 2015, è intervenuto sulla prassi degli uffici di rettif