Esercizio della detrazione Iva: i chiarimenti del Fisco con circolare 1/2018

proponiamo alcune valutazioni pratiche sui chiarimenti del Fisco in tema di detrazione IVA: in particolare per quanto riguarda la registrazione delle fatture ricevute nel 2018 ma datate 2017: come ci si comprta per effettuare la registrazione corretta e detrarre l’IVA?

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la circolare 1/2018 che tratta l’operatività base per la detrazione dell’IVA dopo le novità del 2017.

Liquidazione dell’imposta

anche nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, il diritto alla detrazione deve essere esercitato in presenza dei requisiti:
– di esigibilità dell’imposta;
– di possesso della fattura;
ed entro la data di presentazione della dichiarazione Iva inerenti all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Liquidazione dell’imposta

Anche nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, il diritto alla detrazione deve essere esercitato in presenza dei requisiti:
– di esigibilità dell’imposta;
– di possesso della fattura;
ed entro la data di presentazione della dichiarazione Iva inerenti all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Liquidazione dell’imposta di una fattura dell’anno 2017 ricevuta nel 2018

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi dell’art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2018).

Attenzione

Se la registrazione di tale documento avviene nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche Iva dell’anno 2019 – concorre al saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018.

18gennaio 2018

Giancarlo Modolo

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